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Distacco o comando di personale da società soggetto ad IVA

Ai fini dell’applicazione dell’IVA alle somme erogate da un ente pubblico per il comando di personale si applicano i principi in tema di distacco e prestito personale, indicati nella circolare n. 5/E del 2025, esplicativa delle modifiche apportate dall'articolo 16­ter del d.l. n. 131 del 2024, che ha abrogato l’esclusione da IVA ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE (di seguito CGUE) dell'11 marzo 2020, causa C­94/19.

Nel caso di specie, trattandosi di personale di una società e quindi verificato il presupposto soggettivo, occorre verificare che sussista il presupposto oggettivo. L’Agenzia, nella Risposta n. 142/2026, ritiene che questo sia verificato “nella misura in cui il personale posto in comando risulta essere alle dipendenze della Società (datore di lavoro), in ogni caso soggetto passivo d'imposta, la quale è tenuta a erogare la relativa retribuzione e gli oneri accessori che verranno rimborsati integralmente dall'Istante. Tali somme, in base a quanto chiarito dalla circolare n. 5/E del 2025, rappresentano dei veri e propri corrispettivi, in quanto appaiono legate da un nesso diretto con il comando di personale posto in essere, in linea con quanto statuito dalla citata sentenza della CGUE”.

L’Agenzia precisa, per quanto qui interessa che non “a nulla rileva la circostanza, segnalata dall'Istante, che il personale posto in comando sia destinato a prestare servizio presso un ente (nel caso di specie, il Commissario) nell'esclusivo interesse di quest'ultimo e non della Società di appartenenza che è tenuta a erogare la relativa retribuzione e a ricevere il rimborso da parte dell'Istante. Infatti, tale condizione è una peculiarità del comando di personale che non è di ostacolo alla sostanziale riconducibilità, dal punto di vista fiscale, di tale istituto ai principi espressi dalla giurisprudenza unionale e dalla prassi amministrativa con riguardo al distacco e al prestito di personale”.

Di conseguenza, le somme dovute dall'Istante, a titolo di rimborso delle retribuzioni principali e accessorie sostenute dalla Società, segnatamente agli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, costituiscono il corrispettivo da assoggettare a IVA, a fronte della messa a disposizione del personale comandato.