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Sport dilettantistico: chiarimenti fiscali sulla riforma e sull'esenzione IVA delle prestazioni connesse

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, interviene su diversi aspetti applicativi della riforma dello sport contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021, fornendo indicazioni operative su agevolazioni fiscali, lavoro sportivo e disciplina IVA degli enti sportivi dilettantistici. Il documento affronta in particolare le seguenti questioni interpretative:

  • l'accesso delle società sportive dilettantistiche alle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi;
  • il trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi;
  • l'esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo dilettantistico;
  • le agevolazioni IRAP per le collaborazioni coordinate e continuative;
  • il regime IVA delle prestazioni connesse alla pratica sportiva, con particolare riferimento alla dispensa operazioni esenti ed al trattamento IVA della cessione del contratto di un atleta;
  • l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 133/1999, relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi, alle condizioni previste dalla medesima disposizione, per le associazioni e delle società sportive dilettantistiche che si avvalgono dell’opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

La circolare non contiene disposizioni specificamente rivolte agli enti locali. Tuttavia, presentano un interesse indiretto per quelli che gestiscono impianti sportivi o intrattengono rapporti convenzionali con associazioni e società sportive del territorio.

Tra i passaggi di maggiore interesse figurano però alcuni chiarimenti relativi alle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, esenti IVA ai sensi dell'art. 36bis del D.L. 75/2023. La questione riguarda direttamente gli enti locali, ai sensi della risposta n. 2/2025 (vedasi le ns precedenti news e schede a tema), in quanto ricompresi tra gli organismi senza scopo di lucro.

L'Agenzia ricorda che tali attività, compresi i servizi didattici e formativi, sono esenti da IVA quando vengono rese da organismi senza fini di lucro, incluse associazioni e società sportive dilettantistiche, nei confronti delle persone che praticano lo sport o l'educazione fisica.

La circolare chiarisce che gli enti che effettuano esclusivamente queste operazioni esenti possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dalla normativa IVA, con conseguente alleggerimento degli adempimenti amministrativi, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi ad eventuali attività imponibili svolte dall'ente, anche se la norma citata non è compresa nel testo dell'art. 10 del Decreto IVA.

Viene però esclusa dall'ambito dell'agevolazione la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD a favore di una società professionistica. Secondo l'Agenzia, si tratta infatti di un'operazione di natura economico-commerciale che non può essere considerata strettamente connessa né indispensabile alla pratica sportiva e che, pertanto, resta soggetta al regime IVA ordinario.

Si conferma, quindi, la stretta interpretazione della norma, con un passaggio di particolare interesse per gli enti locali che conferma l'imponibilità IVA per tutte le prestazioni che attengono più propriamente all’aspetto economico-finanziario della gestione e non sono "strettamente connesse con la pratica dello sport" ovvero non sono "funzionale o strettamente connessa alla pratica sportiva, né, tantomeno, appare indispensabile al suo svolgimento", né rivolte alla persona (fisica o no-profit) che esercita la pratica sportiva quanto alla "società professionistica che attraverso l’acquisizione dell’atleta si avvarrà, in definitiva, delle prestazioni sportive da questi fornite".