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L’obbligazione tributaria è indisponibile e non può essere oggetto di transazione nemmeno in una liquidazione giudiziale (almeno per ora)

La Corte dei Conti Toscana ha risposto con delibera n. 8/2026 a quesito volto a verificare la possibilità per il Comune di accettare, da parte di una società in liquidazione e in concordato preventivo in fase di esecuzione, proposte transattive che prevedano l’integrale rinuncia da parte dell’Ente di quanto dovuto dal contribuente-debitore a titolo di interessi e sanzioni, in relazione ad un’obbligazione tributaria, sorta dopo l’omologazione del concordato preventivo e non adempiuta.

Ai fini di una migliore comprensione del quesito, l’ente rappresenta una molteplicità di elementi di fatto, che descrivono nel dettaglio la fattispecie concreta alla quale si riferisce la questione prospettata dall’ente, e tra questi: la ragione sociale della società debitrice e l’importo del credito vantato dall’Ente - suddiviso tra quota capitale, interessi e sanzioni – nei confronti della società, con specifica indicazione delle annualità di provenienza dei relativi crediti. Alla richiesta di parere è stata, altresì, allegata l’istanza formulata dal Liquidatore Giudiziale del Concordato preventivo nella quale viene proposta, a soddisfacimento completo di ogni a qualsiasi pretesa da parte dell’Ente, la corresponsione della sola quota relativa ai tributi, senza il versamento delle quote relative agli interessi e alle sanzioni. L’Ente chiede alla Sezione “se possa formare oggetto di transazione la integrale rinuncia a interessi e sanzioni connessi al mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI, il cui presupposto si è verificato in pendenza di una procedura concordataria”

La Sezione ha innanzitutto richiamato il principio, di carattere generale, dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria. Tale principio, tradizionalmente considerato corollario del principio di legalità, impone che l’obbligazione tributaria non possa essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale assunto trova fondamento nell’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. L'obbligazione tributaria, per effetto di tale previsione costituzionale, è istituita e regolata – da disposizioni di legge imperative e, pertanto, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l'Ente impositore. La Sezione delle Autonomie (del. n. 2/2020/QMIG), ha affermato, a tal proposito, che “la materia tributaria, come sancito dall’art. 23 della Costituzione, è coperta da riserva di legge, […]. La necessaria previsione dell'obbligazione tributaria in disposizioni imperative di legge, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l'ente impositore, comporta l’obbligo, da parte di quest'ultimo, di esercitare i poteri conferitigli senza alcun potere discrezionale. Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge”.

Ne consegue che “il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 15/2007/PAR e Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 140/2018/PAR).

In conclusione, la Sezione di controllo ritiene che nelle more del recepimento degli indirizzi e criteri direttivi formulati dall’articolo 9 comma 1, lettera a), numero 5) della legge 111/2023, come da ultimo modificata dalla legge 8 agosto 2025 n. 120, non sia consentito agli enti locali - sulla base delle norme indicate in parte motiva - aderire ad una proposta di transazione fiscale, relativa a tributi gestiti direttamente, formulata in sede di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio.

Si richiama, tuttavia, l’attenzione sulla disciplina - recentemente introdotta dai commi 102-110 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) – che consente agli enti territoriali, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, di prevedere forme di definizione agevolata dei crediti afferenti alle entrate di competenza, mediante l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, subordinatamente alla preventiva e puntuale delimitazione dell’ambito oggettivo e temporale di applicazione, nonché delle condizioni e delle modalità di accesso, in coerenza con le esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio e con le finalità di miglioramento dell’efficacia della riscossione.


Ricordiamo che l’art. 9 comma 1 lettera a) numero 5 della Legge delega n. 111/2023 prevede la possibilità - A SEGUITO DI RECEPIMENTO DI DECRETO LEGISLATIVO AD OGGI NON EMANATO di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.