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Monitoraggio del debito finanziario enti territoriali

L’art. 47 del disegno di legge di riforma della contabilità pubblica di cui Legge 196/2009 prevede interventi in materia di monitoraggio del debito finanziario degli enti territoriali:

1,Al fine di consentire il monitoraggio del debito finanziario delle regioni, delle province autonome e degli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli istituti finanziatori sono tenuti a comunicare, in via telematica e in formato elaborabile, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’avvenuto perfezionamento di ogni operazione di finanziamento che veda quale debitore una delle predette amministrazioni.

2.La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento e deve contenere le seguenti informazioni:

a) la data di stipula dell’operazione;

b) l’ammontare complessivo dell’operazione;

c) il piano delle erogazioni previsto;

d) il piano di ammortamento, distintamente per la quota capitale e la quota interessi, ove disponibile.

3.Con le medesime modalità e termini, gli istituti finanziatori sono tenuti a comunicare anche:

a) ogni rimborso anticipato, integrale o parziale, dell’operazione di finanziamento;

b) ogni rinegoziazione delle condizioni contrattuali;

c) ogni altra variazione che incida sulle condizioni finanziarie delle operazioni già perfezionate