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Notifica della cartella di pagamento nulla se eseguita come per gli irreperibili assoluti in presenza di sola irreperibilità relativa

In caso di una irreperibilità relativa, il notificatore non può avvalersi della notifica semplificata per gli irreperibili assoluti, a pena di nullità. È quanto ha deciso con sentenza dell'8 aprile 2026, n. 1137, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia. Il contribuente aveva eccepito nel giudizio di I grado che il notificatore, pur conoscendo la residenza a seguito di istanza di variazione anagrafica, aveva proceduto secondo le forme previste per l'irreperibilità assoluta anziché con le formalità dell'art. 140 c.p.c., tipiche dell'irreperibilità relativa.

La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 23183/2023, n. 8823/2024, n. 28044/2024) secondo cui, in tema di notificazione di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, occorre distinguere l'irreperibilità relativa – quando l'indirizzo del destinatario è noto, ma questi non viene reperito al momento della consegna – dall'irreperibilità assoluta, che ricorre quando il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, prima di ricorrere alla procedura semplificata per gli irreperibili assoluti, il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'effettiva assenza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune del domicilio fiscale, e deve dare atto di tali ricerche nella relata di notifica.

Nel caso concreto, la Corte ha accertato che il messo si era limitato a sottoscrivere un modello prestampato, senza indicare le ricerche effettivamente svolte, e che lo stesso Agente della riscossione aveva già ottenuto, prima della notifica, conferma della residenza del contribuente nel Comune: elementi che escludevano la sussistenza dei presupposti per l'irreperibilità assoluta e imponevano, viceversa, il ricorso alla procedura ex art. 140 c.p.c. La notificazione della cartella di pagamento è stata pertanto dichiarata nulla e inefficace. Da tale nullità la Corte ha fatto discendere l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ICI per le annualità 1999-2003, risultando l'intimazione di pagamento notificata nel 2019, quando i relativi termini erano già spirati.

La pronuncia richiama l'attenzione degli agenti della riscossione e degli enti locali sulla necessità di documentare adeguatamente, nella relata di notifica, le ricerche svolte prima di attivare la procedura semplificata per gli irreperibili assoluti, pena la nullità della notifica e il conseguente rischio di prescrizione del credito.