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IMU: aggiornamento della rendita catastale

Con Ordinanza n. 15581 del 21/05/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di ICI (ma valido anche per l’MU e per la TASI), in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'U.T.E. (e, poi, dell’Agenzia del Territorio), atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (in termini: Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2006, n. 13069; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2010, n. 11439; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2015, n. 4334; Cass., Sez. 5^, 31 luglio 2015, nn. 16242 e 16243; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2392; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2019, nn. 8837, 8838, 8839 e 8840; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, nn. 10000, 10001, 10002, 10003 e 10004; Cass., Sez. 6^-5, 27 novembre 2020, n. 27109; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2022, n. 18637).

I giudici hanno aggiunto: con la conseguenza che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale (Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2022, n. 18637);