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Nuova regola FPV opere di importo inferiore a 150.000 in sede di riaccertamento ordinario 2025

Il comma 660 art. 1 Legge 199/2025 – legge di bilancio 2026 – dispone in materia di risorse non impegnate accantonate a fondo pluriennale vincolato per le opere di importo inferiore a 150.000 euro:

660. Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

«Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».


La norma è entrata in vigore il 01.01.2026, mentre le operazioni al 31.12.2025 erano rette da altra disposizione normativa, e che quindi agisce certamente sulle operazioni contabili al 31.12.206 e seguenti.

Circa la possibilità di applicare tale disposizione in sede di riaccertamento dei residui 2025 abbiamo espresso dubbi (che confermiamo, vista la decorrenza della nuova disposizione), ma abbiamo avuto modo di verificare orientamento di generale ammissione circa l'utilizzo della nuova norma anche in sede di riaccertamento ordinario 2025.