Opera pubblica in convenzione tra più Comuni con CUP unico
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha risposto (n. 3295/2025) a quesito sulla programmazione lavori pubblici in merito al caso in cui tre comuni convenzionati hanno ottenuto finanziamento per la realizzazione di 3 opere pubbliche con un unico CUP.
Quesito:
Caso in cui tre comuni convenzionati hanno ottenuto un finanziamento per la realizzazione di 3 opere pubbliche. L'intero finanziamento di Euro 1.400.000 è stato assegnato al comune capo-convenzione "Soggetto attuatore". Il finanziamento è finalizzato a realizzare 3 diversi progetti con importi differenti sui 3 comuni. Il soggetto Attuatore, ottenuta l'assegnazione del finanziamento complessivo, ha richiesto un CUP UNICO ed ha inserito nel suo Piano Opere LLPP il CUP riportando l'importo dell'intero finanziamento. Con la convenzione stipulata tra i 3 comuni, il soggetto attuatore, ha delegato ai rispettivi Enti-convenzionati, l'attività di acquisizione dei CIG per gli affidamenti di progettazione e gara per l'aggiudicazione dell'esecuzione dell'opera. A tale fine si presentano i seguenti quesiti:
1) è possibile per il comune co-partecipante al finanziamento, che non riveste il ruolo di soggetto attuatore, poter utilizzare nel proprio Piano Opere LLPP, lo stesso CUP richiesto dal Comune soggetto Attuatore?
2) nel caso di risposta affermativa al punto 1, ogni comune co-partecipante dovrà inserire nel proprio Piano triennale LLPP solo l'importo derivante dal Quadro Economico della specifica opera, escludendo la possibilità che il Soggetto Attuatore inserisca nel proprio Piano triennale l'intero importo del finanziamento, dal momento che l'accordo convenzionale prevede che i tre comuni procedano automaticamente nell'iter di realizzazione di ciascun opera?
Risposta:
In relazione ai quesiti posti, per gli aspetti di competenza, si rappresenta quanto segue. La fattispecie descritta appare assimilabile all’ipotesi del ricorso ad una forma di delega della procedura, in cui il Comune capo-convenzione opera anche in nome e per conto dei Comuni convenzionati, essendo le opere destinate a confluire nel patrimonio del Comuni medesimi. In proposito, la disposizione dell’art. 3, comma 1 bis dell’Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023, dispone che, in caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetti all'amministrazione ricorrente o delegante. Il successivo art. 8, comma 1, stabilisce inoltre che negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun lavoro ….l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l' intenzione di ricorrere a una centrale di committenza …o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell’articolo 63 ( del D.LGS. 36/2023), o individuata mediante altra forma di delega per l'espletamento della procedura di affidamento. In tali casi, come previsto dal comma 2 del medesimo art. 8, nell’elenco annuale deve essere riportata la denominazione dei soggetti di cui al comma 1.