Pagamento diretto al subappaltatore: niente deroga all'IVA split
L'Agenzia delle entrate, Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, nella consulenza giuridica n. 909-4/2026 chiarisce che, nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, la stazione appaltante committente, soggetta a scissione dei pagamenti, deve corrispondere il solo l'imponibile, anche nel caso di prestazione soggetta ad esigibilità ordinaria tra subappaltatore ed appaltatore, versando l'Iva all'Erario sulla fattura emessa dall'appaltatore.
Questo perché: "Debitore dell'imposta nei confronti dell'erario, resta, pertanto, esclusivamente il subappaltatore, che sarà tenuto a versarla all'erario dopo averla fatta confluire nella propria liquidazione periodica, mentre nei rapporti tra le parti, il subappaltatore potrà riscuoterla dall'appaltatore, in applicazione del meccanismo della rivalsa di cui al già citato articolo 18 del decreto IVA".
L'Amministrazione dovrà:
- versare all'erario l'imposta IVA relativa all'intero contratto di appalto, come esposta nella fattura;
- effettuare due distinti pagamenti per la parte relativa all'imponibile della fattura (con emissione di due distinti mandati di pagamento), distinguendo tra l'imponibile dovuto all'impresa subappaltatrice e l'imponibile dovuto all'appaltatore una volta detratto l'importo dovuto al primo soggetto.
In realtà, il versamento al subappaltatore del solo imponibile appare "snaturare" a parere di chi scrive, i rapporti giuridici e fiscali tra le parti proprio perché la PA è estranea al rapporto tra subappaltatore ed appaltatore e interviene per conto dello stesso, con una delegazione di pagamento.
Il principio di cui all'art. 17 del Decreto IVA è applicato dal subappaltatore, facendo confluire l'imposta nella propria liquidazione periodica. Quello che cambia è il fatto di avere, o meno, la provvista fondi per versare l'imposta. Viceversa, per l'appaltatore, l'annotazione nel registro acquisti della fattura ricevuta dal subappaltatore e la detrazione della relativa IVA è invece svincolata dal pagamento effettivo della stessa.
E' il subappaltatore, spesso piccola impresa, che rischia quindi di rimanere inciso dell'imposta nei casi patologici.
Questa posizione dell'Agenzia delle entrate, qualora confermata a livello nazionale, comporterà una modifica della prassi in uso che, tuttavia, va rilevato, è limitata ai casi di subappalto in regime di IVA ordinaria e non reverse charge.