Partenariato pubblico privato e verifica interesse pubblico
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti sulla "preliminare verifica dell'interesse pubblico alla proposta" prevista dal comma 4 dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 36/2023 (Nuovo Codice Appalti), delineando un quadro operativo preciso per gli enti pubblici che si trovano a valutare proposte di partenariato pubblico-privato.
La verifica dell'interesse pubblico rappresenta una valutazione preventiva sull'utilità e coerenza della proposta rispetto ai bisogni collettivi, che precede e si distingue dalla più approfondita valutazione della fattibilità tecnico-economica. Come chiarito nel parere del 19/11/2025 dal MIT, questa attività non esaurisce la valutazione della fattibilità, ma si focalizza sulla sussistenza di un interesse generale che giustifichi l'avvio della procedura di project financing.
La giurisprudenza amministrativa ha confermato che questa fase ha natura pre-procedimentale e non costituisce procedura di affidamento soggetta al rito speciale, essendo caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa.
La verifica deve concentrarsi su diversi profili fondamentali: a) capacità di risposta ai fabbisogni pubblici: la proposta deve dimostrare di poter soddisfare esigenze concrete della collettività; b) coerenza con la programmazione: allineamento con gli strumenti di programmazione dell'ente in materia di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175 del Codice; c) assenza di elementi ostativi: verifica dell'inesistenza di impedimenti di principio alla realizzazione; d) analisi sommaria di convenienza: valutazione preliminare dei profili di convenienza giuridica ed economica dell'intervento; e) sostenibilità nel tempo: considerazione degli aspetti di complessità tecnologica e gestionale.
Il parere del MIT chiarisce che l'ente può procedere in autonomia per la verifica preliminare, ma tale attività deve seguire procedure formali e trasparenti. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 predispone la valutazione, ma vista la multidisciplinarietà del partenariato pubblico-privato, risulta opportuno e spesso necessario coinvolgere professionalità specialistiche – tecniche, economico-finanziarie e giuridiche – soprattutto nei progetti complessi o di rilievo economico significativo.
La valutazione costi-benefici è considerata imprescindibile e deve essere condotta in modo oggettivo, ricorrendo, se necessario, a consulenti esterni o altre amministrazioni. Questo aspetto trova conferma nella disciplina generale del partenariato pubblico-privato, che secondo l'articolo 174 richiede che "la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata".
La pubblicazione dell'atto amministrativo motivato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dal comma 4 dell'articolo 193, garantisce inoltre la necessaria trasparenza del processo decisionale, elemento fondamentale per la legittimità dell'intera procedura di partenariato pubblico-privato.