PFTE in caso di affidamento complessivo sopra soglia europea
Il Servizio Supporto Giuridico del MIT, con il parere n. 4139, chiarisce che il valore dell’appalto deve essere determinato considerando unitariamente il PFTE, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori quando le prestazioni riguardano la medesima opera e non presentano una reale autonomia funzionale.
Per il MIT non è, in linea generale, legittimo affidare direttamente il solo progetto di fattibilità tecnico-economica quando il valore complessivo dei servizi di progettazione e direzione lavori, riferiti alla stessa opera, supera la soglia europea.
Nello specifico, la questione sottoposta all'attenzione del MIT riguardava la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per il solo progetto di fattibilità tecnico-economica, il cui corrispettivo, isolatamente considerato, risultava inferiore alla soglia prevista per tale procedura.
La stazione appaltante avrebbe successivamente affidato mediante procedura competitiva la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori. Sommando, tuttavia, il valore del PFTE a quello delle successive prestazioni tecniche, l’importo complessivo dell’incarico avrebbe superato la soglia europea.
Il dubbio riguardava, pertanto, la configurabilità di un frazionamento artificioso dell’appalto, finalizzato a mantenere una parte dell’affidamento al di sotto della soglia rilevante.
Nella risposta, il MIT richiama l’orientamento espresso dall’ANAC nel Comunicato del 10 luglio 2024, secondo cui le stazioni appaltanti, anche nell’ambito della programmazione disciplinata dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, devono dare priorità all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici relativi alla realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria.
La suddivisione dell’incarico in più affidamenti può ritenersi ammissibile soltanto quando ciascuna frazione possieda un’effettiva autonomia tecnica e funzionale, tale da consentirne un’utilizzazione compiuta anche indipendentemente dalle prestazioni successive. Al contrario, il frazionamento è precluso quando le singole attività acquistano valore e utilità soltanto se considerate unitariamente, nell’ambito del complessivo processo di progettazione e realizzazione dell’opera.
Il MIT richiama, sul punto, anche la giurisprudenza che considera illegittima la suddivisione di un appalto in parti prive di autonomia funzionale e non idonee a essere utilizzate autonomamente senza il completamento delle ulteriori frazioni.
Applicando tali principi al caso esaminato, il MIT osserva che il PFTE, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori riguardano la medesima opera e si inseriscono in un’attività tecnica sostanzialmente unitaria.
Di conseguenza, il valore dell’affidamento non può essere determinato considerando esclusivamente il corrispettivo del PFTE, ma deve essere calcolato tenendo conto dell’importo complessivo delle prestazioni prevedibili.
Qualora la somma del valore della progettazione di fattibilità, della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori superi la soglia europea, il MIT ritiene che debba essere esclusa la possibilità di affidare direttamente il solo PFTE.
Il chiarimento si inserisce nel quadro delle disposizioni sulla determinazione del valore stimato dell’appalto e sul divieto di suddividere artificiosamente le prestazioni allo scopo di sottrarle all’applicazione delle procedure previste dal Codice.
La stazione appaltante deve quindi valutare, sin dalla fase di programmazione, l’intero fabbisogno prevedibile connesso alla progettazione dell’opera. Non è sufficiente che ciascun affidamento, considerato separatamente, risulti inferiore alla soglia: occorre verificare se le prestazioni costituiscano, sotto il profilo economico, tecnico e funzionale, parti di un unico incarico. La scelta di separare il PFTE dalle successive fasi progettuali deve essere sostenuta da ragioni oggettive e documentate, non riconducibili alla sola esigenza di utilizzare una procedura meno competitiva.
Pertanto, prima di procedere all’affidamento diretto del PFTE, il responsabile unico del progetto dovrà verificare: se siano già prevedibili ulteriori incarichi di progettazione o direzione lavori riferiti alla stessa opera; se le diverse prestazioni presentino una reale autonomia tecnica e funzionale; se il valore cumulato dei servizi tecnici superi le soglie rilevanti; se la separazione degli affidamenti sia fondata su esigenze organizzative o tecniche concrete e adeguatamente motivate.
In mancanza di una effettiva autonomia delle singole prestazioni, l’Amministrazione dovrà determinare la procedura applicabile sulla base del valore complessivo dell’incarico.