Piano annuale flussi di cassa, rendicontazione IV trimestre
Si discute molto in questi giorni sulla necessità di effettuare la rendicontazione sul IV trimestre 2025 del Piano annuale flussi di cassa.
La norma istitutiva, DL 155/2024 art. 6 comma 1, convertito in Legge 189/2024, è piuttosto stringata;
1.Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2.Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
Nulla viene detto sulle modalità applicative del Piano, fatto salvo le indicazioni RGS sullo schema di Piano, ovvero: Al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano. La verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:
- sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
- riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.; nemmeno si rinvengono ad oggi espressioni Corte dei Conti sull’operatività di dettaglio relativa alla rendicontazione trimestrale.
Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario.
Tuttavia, occorre evidenziare che la Corte dei Conti, nel questionario al bilancio 2025-2027 - delibera Sezione Autonomie n. 7/2025 - entra nel merito e chiama in causa revisori e dirigenti con domande mirate a cui ci si deve uniformare nel relativo comportamento gestionale. In particolare:
-L'ente ha adottato il piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, previsto dall’art. 6 co. 2 del d.l. n. 155/2024?
-Eventuali scostamenti significativi tra le previsioni di cassa contenute nel piano annuale dei flussi di cassa e gli incassi e i pagamenti registrati da Siope nell'anno n-2 sono stati adeguatamente motivati?
-L'ente, anche a seguito di variazione di bilancio, ha formulato le previsioni di cassa 2025 in maniera coerente con il piano annuale dei flussi di cassa?
-I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all’elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa?
-Sulla base del principio dell’imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, è stato garantito un fondo di cassa non negativo entro il 31 dicembre 2025, senza fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria (art. 222 Tuel)?
-L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere?
-Si prevede di utilizzare, per cassa, entrate a destinazione vincolata (art. 195 Tuel)?
-Nel caso in cui l’ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati in tutto in parte con risorse PNRR, è previsto in bilancio il ricorso alle anticipazioni fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento previste dall’art. 18-quinquies del d.l. n. 113/2024?
Riteniamo che la procedura corretta, anche in ossequio a quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sia la rendicontazione pure del IV trimestre 2025, non il rinvio automatico alla sola rendicontazione annuale. Non esiste nella seppur scarna norma una deroga espressa per il IV trimestre, né una previsione che consenta di “assorbirlo” automaticamente nella rendicontazione annuale. In assenza di una deroga testuale, il principio generale è che ciò che è previsto “trimestralmente” vale per tutti e quattro i trimestri.
Oltre a tutto, considerando la ratio della norma, volta a rafforzare la programmazione finanziaria; intercettare criticità di liquidità in corso d’anno; evitare che gli squilibri emergano solo a consuntivo, non si può non rilevare che proprio il IV trimestre è quello in cui si concentrano pagamenti rilevanti; quello più critico per la cassa; quello più osservato in sede di controllo. Escluderlo dalla rendicontazione trimestrale contraddice la ratio della norma.