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PPP: i chiarimenti sotto il profilo contabile da parte del MIT

Il MIT ha fornito in data 5 febbraio 2026 importanti chiarimenti sulla copertura finanziaria dei partenariati pubblico-privati (PPP) pluriennali ai fini della programmazione triennale, fornendo risposta al seguente quesito: "Ai fini dell'inserimento in programmazione triennale di un PPP pluriennale a partire dalla seconda annualità del programma, si chiede se un ente con contabilità economico-patrimoniale sia tenuto ad ascrivere in bilancio la totale copertura finanziaria del partenariato o sui singoli budget annuali (di anno in anno)".

A fronte di tale richiesta, il MIT ha specificato quanto segue:

"Considerato che il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato di cui al comma 1 dell’art.175 del codice si considera ricompreso nei programmi triennali di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 37 e non richiede alcun processo di redazione e approvazione autonomo, si precisa che il programma triennale dei lavori e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi sono redatti utilizzando le schede, rispettivamente, A-F e G-I nella versione aggiornata tecnicamente e pubblicata sul sito Servizio Contratti Pubblici – Documentazione Tecnica a supporto, disponibile all’indirizzo https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/documentazione_tecnica_prog.page. Ivi sono state altresì pubblicatele FAQ PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART 37 D.LGS. 36/2023 E ALLEGATO I.5 Con riferimento al quesito sottoposto si evidenzia che con la FAQ n. 12 si è chiarito che "La coerenza con il bilancio è più precisamente declinata nella lettera b) dello stesso comma 1 art. 37 quale requisito specifico degli interventi da ricomprendere nell’elenco annuale, e per questo richiamato nel comma 8 dell’art.3 dell’all.I.5, e corrisponde all’obbligo della previsione in bilancio della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi connessi previsti dall’intervento anche richiedendo di specificare, per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. La coerenza dovrà essere garantita anche relativamente alla ripartizione per annualità degli importi indicati nel programma, ovvero nella scheda D". Con la successiva FAQ 17 si è altresì chiarito che "Premesso che gli anni ai quali si riferiscono i relativi campi della scheda D (lavori) e della scheda H (forniture e servizi) dell’all.I.5 sono da ricollegare alle annualità del programma (ad es. per primo anno del programma 2024-2026 si intenderà il 2024 e non il primo anno nel quale si prevede di dare avvio all’intervento o all’acquisto), gli importi relativi alla stima dei costi per la realizzazione dell’intervento o dell’acquisto devono essere ripartiti in base alla distribuzione effettiva o prevista della spesa fra le diverse annualità del bilancio sulla base del criterio di competenza, cumulando insieme (colonna “annualità successive”) quella posteriore all’arco temporale di riferimento del programma".