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Procedure negoziate "aggravate": il MIT chiarisce i termini da applicare

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un importante chiarimento in merito ai termini da applicare nelle procedure negoziate che vengono "aggravate" in procedure aperte, anche in assenza di un interesse transfrontaliero certo.

Nel parere n. 3437 del 13 maggio 2025, il MIT ha precisato che quando una stazione appaltante decide di "aggravare" una procedura negoziata rientrante nella fascia di cui all'art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, utilizzando una procedura aperta, i termini da applicare sono quelli previsti per le procedure aperte dall'allegato I.3.

La risposta si basa sul principio del risultato sancito dall'art. 1 del Codice, che impone alle stazioni appaltanti di perseguire l'affidamento del contratto con la massima tempestività.

Il MIT ha chiarito che resta salva la facoltà delle stazioni appaltanti di effettuare opportune valutazioni in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici sottesi, per procedere ad aggravare la procedura. T

Il chiarimento del MIT fornisce quindi un'importante indicazione operativa alle stazioni appaltanti, confermando che la scelta di una procedura più garantista, anche se non obbligatoria, deve essere accompagnata dall'applicazione dei relativi termini procedimentali previsti dalla normativa.