Project financing: chiarimenti sui requisiti del promotore
Il MIT ha fornito un importante chiarimento interpretativo in data 5 febbraio 2025 sui requisiti che devono essere posseduti dal promotore nelle operazioni di finanza di progetto ad iniziativa privata, con particolare riferimento alle proposte presentate prima dell’entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 209/2024).
Nello specifico, il MIT ha precisato che, per le proposte di project financing formulate sotto il regime originario del d.lgs. 36/2023 ante correttivo, il promotore non è tenuto a possedere già i requisiti generali e speciali al momento della presentazione della proposta. È invece sufficiente che tali requisiti siano indicati nella proposta stessa. Il possesso effettivo diventa obbligatorio solo successivamente, ossia al momento della partecipazione alla gara indetta dall’amministrazione aggiudicatrice. Il chiarimento si fonda sull’interpretazione dell’articolo 193, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che la proposta deve contenere l’“indicazione dei requisiti del promotore”, ma non richiede il loro possesso immediato. Tale norma, infatti, precisa che, in sede di gara, i soggetti potranno associarsi/consorziarsi o avvalersi per soddisfare i requisiti richiesti dal bando: dunque il possesso è richiesto alla gara, non alla proposta.
Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, entrato in vigore come correttivo al Codice dei contratti pubblici, ha riscritto l’articolo 193 ma senza modificare questa impostazione: la riforma ha infatti confermato la distinzione tra indicazione e possesso dei requisiti, consolidando un approccio volto a favorire la partecipazione degli operatori economici e la presentazione di proposte innovative.