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Punteggi premiali all’offerta di servizi tecnici gratuiti: ANAC richiede la revisione degli atti di gara

L’Autorità Nazionale Anticorruzione richiama un Ente ad intervenire in autotutela sulla documentazione di gara relativa all’affidamento dei servizi tecnici per la realizzazione di un Parco archeologico e la valorizzazione delle ville romane. Il parere di precontenzioso n. 18 del 28 gennaio 2026 rileva l’illegittimità della clausola che attribuiva punteggi premiali all’offerta di servizi tecnici gratuiti, ritenuta in contrasto con il principio dell’equo compenso.

La procedura riguardava servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per un importo a base di gara pari a circa 194 mila euro. Il disciplinare prevedeva l’assegnazione di 20 punti su 70 per l’offerta tecnica agli operatori disponibili a svolgere gratuitamente attività relative alle opere complementari. La questione è stata sottoposta all’Autorità dall’OICE, che ne ha contestato la compatibilità con il quadro normativo vigente.

Secondo ANAC, il principio dell’equo compenso – come codificato dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 – vieta alle stazioni appaltanti di introdurre meccanismi idonei ad aggirarne l’applicazione incentivando prestazioni gratuite. La richiesta, pur non obbligatoria, risultava determinante per l’aggiudicazione, incidendo significativamente sulla selezione dell’offerta migliore e spingendo gli operatori a impegnarsi in prestazioni non remunerate, stimabili in oltre 21 mila euro.

L’Autorità ha evidenziato, inoltre, come il peso attribuito al criterio – pari al 28,57% del punteggio tecnico e determinante anche ai fini della soglia di sbarramento e dei casi di ex aequo – alterasse la competizione fondata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, spostando il confronto dalla qualità delle prestazioni alla disponibilità a svolgere servizi gratuiti. Tale impostazione è stata ritenuta non conforme alla normativa di settore e ai principi di tutela del compenso professionale.

Nel parere si precisa che la pubblica amministrazione può prevedere ulteriori prestazioni d’opera intellettuale soltanto se adeguatamente stimate e remunerate, nel rispetto dell’equo compenso, tramite clausole chiare e inequivocabili. In assenza di tali presupposti, la previsione premiale di attività gratuite risulta illegittima.

ANAC ha quindi invitato la stazione appaltante ad adeguare la gara in autotutela. Qualora il Comune non intenda conformarsi, dovrà motivare formalmente la decisione entro quindici giorni, con facoltà per l’Autorità di attivare le iniziative previste dal Codice dei contratti pubblici.