Recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale di oggi il DPCM 23 dicembre 2025 Attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato
I soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni d'imposta 2012 o 2013, indicando un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui o che, comunque, siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni per le medesime imposte e annualità, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano entro il 31 marzo 2026, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili relativamente al periodo dal 2006 al 2011.
La dichiarazione e' unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011.
Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013 e la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno interessato dal recupero. Per le annualità in cui l'aliquota effettiva non e' individuabile si applica quella media del 5,5 per mille. Il versamento non e' effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il versamento dell'imposta oggetto del recupero, determinata ai sensi del comma 3, e' effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalita' stabilite con risoluzione del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Con decreto del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono adottati il modello della dichiarazione e le relative istruzioni, nonche' stabilite le modalità di trasmissione e di messa a disposizione ai comuni della dichiarazione. Con la dichiarazione il soggetto passivo può effettuare la scelta della rateizzazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.