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Validi gli avvisi inviati da operatori privati prima del 2017

Con l’ordinanza n. 4251 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione interviene su una questione ricorrente nel contenzioso ICI, chiarendo che la notifica di un avviso di accertamento effettuata tramite operatore postale privato, in epoca anteriore alla liberalizzazione del 2017, non è inesistente se riguarda un atto amministrativo tributario.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato nel gennaio 2004, con cui un ente locale aveva richiesto il pagamento di maggiore imposta, oltre interessi e sanzioni. I giudici di primo e secondo grado avevano annullato l’atto ritenendo radicalmente inesistente la notifica, poiché eseguita da un agente postale privato in un periodo in cui, secondo l’interpretazione seguita, il servizio sarebbe stato riservato al gestore del servizio universale.

Accogliendo il ricorso dell’ente impositore, la Suprema Corte ha precisato che, nel regime anteriore alla riforma del 2017, la notifica tramite operatore privato munito di licenza individuale era valida per gli atti amministrativi e tributari, mentre la riserva riguardava gli atti giudiziari, per ragioni di ordine pubblico. Poiché l’avviso di accertamento è un atto amministrativo impositivo e non un atto processuale, la notificazione non può essere considerata inesistente.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice regionale in diversa composizione per l’esame delle ulteriori questioni di merito. La decisione consolida un orientamento che limita il ricorso alle eccezioni meramente formali sulla notificazione quando l’atto tributario sia stato recapitato da un operatore privato nel periodo precedente alla piena liberalizzazione del mercato postale.