Reddito annuale teorico dipendente, risposta Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato, nella Risposta n. 7 del 16 gennaio 2026, come calcolare il reddito annuo teorico del dipendente pubblico, ai fini assegnazione di agevolazioni, come da art. 1, commi 4 e 5, Legge n. 207/2024, quando il dipendente risulta formalmente in forza, ma non percepisce retribuzione per alcune o per tutte le giornate dell’anno.
Per determinare l’importo spettante ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, occorre individuare la percentuale da applicare al reddito di lavoro dipendente. Tale percentuale si determina “rapportando il reddito percepito all’intero anno”, così da ottenere il “reddito annuale teorico”. Per il calcolo della retribuzione teorica annuale, i giorni di lavoro dipendente da considerare devono essere esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.
L’interpellante Azienda sanitaria locale ha chiesto in particolare:
-nel caso di assenza parziale, se i giorni da considerare debbano essere solo quelli effettivamente retribuiti, escludendo aspettative, permessi non retribuiti, sospensioni senza emolumenti e altre assenze prive di maturazione del reddito
-nel caso di assenza totale, se il bonus spetti comunque quando vengono erogati arretrati o compensi accessori non collegati alla presenza in servizio.
L’Asl propone di applicare lo stesso criterio previsto per le detrazioni dell’articolo 13 del Tuir e ritiene che, in assenza totale di giorni retribuiti, l’agevolazione non sia applicabile.
L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, ricorda che le disposizioni richiamate dall’Asl, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20mila euro, riconoscono ai titolari, a eccezione dei pensionati, un contributo esente, calcolato con percentuali diverse in base all’importo del reddito.
Nel dettaglio, il bonus destinato ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, si determina applicando al reddito una percentuale pari al:
-7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
-5,3% se lo stesso reddito è superiore a 8.500 ma non a 15mila euro
-4,8% se è superiore a 15mila (comma 4).
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno (comma 5), cioè trasformato in un reddito annuale teorico.
Per ottenere il reddito annuale teorico, si deve utilizzare la formula indicata nella circolare n. 4/2025:
reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito/giorni di lavoro dipendente×365.
Su questo reddito teorico si individua la percentuale applicabile, che viene poi applicata al reddito effettivamente percepito nell’anno per determinare l’importo del contributo spettante.
Il punto centrale del chiarimento riguarda la nozione di “giorni di lavoro dipendente”. L’Agenzia, a tal proposito, richiama la circolare 4/2022, relativa alle detrazioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 13 del Tuir, per cui i giorni da considerare sono quelli compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni, cioè i giorni in cui matura il reddito di lavoro dipendente. In questo conteggio:
-si includono comunque festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi compresi nel rapporto, purché collegati a periodi retribuiti
-si escludono i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio aspettative senza assegni, permessi non retribuiti, sospensioni senza corresponsione di emolumenti).
L’Agenzia estende espressamente questo criterio anche al calcolo della retribuzione teorica annuale: i “giorni di lavoro dipendente” da utilizzare nella formula devono essere solo quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione (diretta o differita). Ne consegue che, nel primo caso prospettato dall’Asl (assenza parziale), ai fini della determinazione dei giorni di lavoro dipendente non si devono considerare i giorni in cui il dipendente non ha percepito alcuna retribuzione; la posizione dell’Asl, che proponeva di allinearsi al criterio delle detrazioni ex articolo 13 del Tuir, viene quindi sostanzialmente confermata.
Con riferimento al secondo caso (assenza totale di giorni lavorati nell’anno), l’Agenzia esamina l’ipotesi in cui, pur non essendoci alcun giorno retribuito nel 2025, vengano corrisposte somme assoggettate a tassazione ordinaria (ad esempio, arretrati contrattuali o competenze accessorie) che non si riferiscono all’anno 2025. Anche in tale situazione, l’Agenzia ritiene che non debbano essere riconosciute le somme di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025. La ragione è duplice: da un lato, manca qualsiasi giorno di lavoro dipendente retribuito nell’anno su cui costruire il reddito annuale teorico, dall’altro, le somme corrisposte non sono redditi riferibili all’anno agevolato, ma a periodi precedenti.
In sintesi, la risposta dell’Agenzia stabilisce due principi operativi chiari:
1.ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni di lavoro dipendente sono solo quelli retribuiti (con esclusione di tutte le assenze non retribuite)
2.in assenza totale di giorni retribuiti nell’anno di imposta, anche se vengono erogati arretrati o somme non collegate alla presenza in servizio, il contributo ex commi 4 e 5 non spetta.
Legge 207/2024 art. 1 commi 4 e 5:
4.Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
5.Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.