Riforma del terzo settore ed iscrizione al Runts, Circolare Delfino & Partners
Con la recente Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito un quadro interpretativo sul regime fiscale degli enti non profit considerata l’entrata in vigore definitiva del Titolo X del Dlgs 117/2017 (artt. 79-89) dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con la cessazione del regime delle ONLUS e del relativo registro, nonché di diverse disposizioni contabili e fiscali previste per enti del settore. In particolare, il regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 resta utilizzabile solo dalle associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS, mentre non può più essere utilizzato da tutti gli altri ETS che già lo utilizzavano in precedenza (es. Pro-loco o associazioni di volontariato) iscritti al RUNTS.
Condizione per l’applicazione delle nuove disposizioni è l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A tal proposito, entro o non oltre il 31 marzo 2026 le ONLUS già iscritte all’Anagrafe, che intendono continuare ad operare come enti del Terzo dovranno presentare istanza di iscrizione nel RUNTS. Così quelle intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.
La pubblicazione della circolare dell’Agenzia entrate, così come l’imminente scadenza del termine per l’iscrizione, sono l’occasione per la pubblicazione della circolare normativa n. 5/2026 che riprende i temi di interesse per gli enti locali.
I riflessi della riforma sono infatti indiretti, ma implicano una revisione di procedure consolidate nei rapporti con i nuovi ETS (ex associazioni di promozione sociale, volontariato, ONLUS) così come una attenzione alla nuova aliquota del 5% applicabile non solo alle cooperative sociali, ma anche alle imprese sociali, per i servizi socio-assistenziali.