Terzo Settore: le nuove regole del regime forfettario per Odv e Aps
Dal 1° gennaio 2026 sono entrate pienamente in vigore le disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (D.lgs n. 117/2017). Tra le novità più attese spicca il regime forfettario (art. 86 CTS), una misura agevolativa dedicata a Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) che sostituisce le vecchie semplificazioni, come la Legge 398/91.
Il regime si rivolge agli enti che non superano gli 85.000 euro di ricavi commerciali annui. Il vantaggio principale risiede nel calcolo del reddito imponibile su base forfettaria, applicando percentuali di redditività minime (1% per le Odv e 3% per le Aps).
Un aspetto cruciale, chiarito dalla Circolare 1/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate, riguarda il calcolo della soglia degli 85.000 euro. A differenza della vecchia Legge 398/91, ora questa non si basa sul volume d'affari complessivo, ma solo sulle entrate definite "commerciali" secondo l’articolo 79 CTS.
Sotto il profilo IVA, l'articolo 86 CTS garantisce la totale disapplicazione dell’imposta sia sulle vendite commerciali, sia sulle entrate corrispettive che restano "non commerciali" purché svolte in pareggio di bilancio o con margini minimi non oltre il 6% per tre anni.
La Circolare 1/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite degli 85.000 euro riguarda solo le entrate fiscalmente commerciali. Questo crea un vantaggio significativo:
- non concorrono al plafond le entrate da attività di interesse generale se rese a titolo gratuito, in pareggio di bilancio o con un margine minimo (max 6%). Per le Aps, restano escluse anche quote associative e corrispettivi da soci;
- le Odv e le Aps che optano per il regime forfettario di cui all'art. 86 CTS beneficiano della totale disapplicazione dell'IVA.
L’accesso al regime avviene tramite comportamento concludente, ovvero mediante l’applicazione dei coefficienti ed esonero generale dall'emissione di fattura, salvo che la fattura sia emessa su richiesta.
Anche chi ha superato la soglia nel 2025 della soglia degli 85.000 euro del volume d’affari può accedere al regime nel 2026 basandosi su una previsione realistica delle entrate future.
In caso di superamento del limite in corso d'anno, la perdita delle agevolazioni decorre solo dall'anno successivo. Si tratta di un miglioramento rispetto alla Legge 398/91, che prevedeva la decadenza immediata dal mese successivo.
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