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Regole per la trasformazione di un part time

La Corte Conti Campania, con delibera n. 129/2026, ha affrontato questione relativa alla trasformazione di un part time.

Il Sindaco ha chiesto parere avente ad oggetto l’interpretazione delle disposizioni normative applicabili alla trasformazione di rapporti di lavoro «a tempo indeterminato e parziale» in rapporti di lavoro «a tempo indeterminato e pieno».

Segnatamente, dopo aver precisato che «[…] in relazione alle suddette trasformazioni, sussiste adeguata capacità finanziaria, in quanto l’Ente: - si colloca al di sotto del valore soglia di cui all’art. 4 comma 1 del DM 17 marzo 2020 […] [;] - risulterebbe rispettato il limite di cui all’articolo 1 comma 557 della L. 27.12.2006 n. 296 [;] - risulterebbero rispettati gli equilibri pluriennali di bilancio», il Comune ha formulato in via indiretta i seguenti quesiti:

«[1.] se nel procedere alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato parziale in rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno, il Comune debba attenersi […] alla regola del turn-over»;

«[2.] in caso affermativo, se questa vada applicata nella misura del 100% della spesa complessiva del personale cessato o nella misura del 100% delle unità di personale cessate nell’anno precedente».


La Sezione ha affermato che la trasformazione, da parte dell’Ente locale istante, di uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale in uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, sarà dunque ammissibile a condizione che:

1) sia verificata la previa sussistenza dell’an della capacità assunzionale (cfr., Sez. Aut., del. n. 19/2024/QMIG cit.), ossia il rispetto del “margine finanziario” di cui all’art. 1, cc. 557 e ss., della l. n. 296 del 2006;

2) sia rispettato il quantum della capacità assunzionale (cfr., Sez. Aut., del. n. 19/2024/QMIG cit.), nei termini prescritti dall’art. 33 del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, nonché attuato e integrato dal DM del 17 marzo 2020, ossia previa verifica che:

a) la trasformazione in argomento sia prevista nella programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel PIAO;

b) siano garantiti e asseverati dall’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente gli equilibri pluriennali di bilancio;

c) sia rispettato il valore soglia di sostenibilità finanziaria di cui all’art. 33 del d.l. n. 33 del 2019, come convertito, nonché attuato e integrato dall’art. 4, c. 1, del DM del 17 marzo 2020, in relazione alla differenza tra la spesa sostenuta per ogni singolo rapporto originariamente a tempo parziale e quella che dovrà essere sostenuta con riferimento al relativo rapporto di lavoro trasformato a tempo pieno