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Fondo risorse decentrate e indennità di comparto per il personale a part time

ARAN in data 27 marzo 2026 ha fornito la seguente risposta (n. 37049/2026) in materia di fondo risorse decentrate.

DOMANDA:

CCNL 2022-2024. Al fine di procedere alla costituzione delle risorse decentrate, dando attuazione alle previsioni di cui all’art. 60 del nuovo CCNL comparto FL siglato il 23.02.2026 sul tema del parziale conglobamento dell’indennità di comparto, qual è il criterio corretto con riferimento al computo del personale in regime di part-time? La riduzione conseguente a tale operazione di conglobamento può produrre spazi di ampliamento del Fondo risorse decentrate?

RISPOSTA:

per il caso di specie della previsione contenuta all’art. 60, comma 2, del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, ai fini della rideterminazione della parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, le unità part-time "native" (cioè assunte part-time) si conteggiano con il relativo valore della percentuale di part-time (es. part-time nativo 50%=0,5); mentre, le unità part-time trasformate (ma originariamente a tempo pieno) si conteggiano pari a 1, indipendentemente dalla percentuale di part-time.

In merito alla rideterminazione delle risorse stabili, si precisa che la stessa consiste in una riduzione “stabile” delle risorse, da determinarsi secondo gli importi indicati nella tabella C) del nuovo CCNL, in relazione al numero di unità di personale anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data del conglobamento di cui al comma 1, ossia il 1° gennaio 2026 e che, per effetto del comma 5, tale riduzione non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.