Residui al 5’ livello a partire dal rendiconto 2026
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministero Economia e Finanze del 12.06.2026, è stata data attuazione all’art. 1 comma 661 Legge 199/2025 – legge di bilancio 2026, “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 659, lettera b)»;
Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma 1, lettera a), le parole «Le lettere a4), a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere a5) e a6) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti»;
b) all'art. 3, comma 1, lettera b) le parole «Le lettere b6), b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere b7) e b8) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti».
Gli aggiornamenti si applicano a decorrere dal rendiconto 2026.