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Responsabilità del segretario comunale per omessa previsione dell’esito di un giudizio

La Corte dei conti della Basilicata Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 51/29025, ha ampliato la portata dell’art. 49 del Tuel recante “Pareri dei responsabili dei servizi”. Nello specifico, il giudice contabile ha addebitato al Segretario comunale la responsabilità da omessa previsione dell’esito di un giudizio, prima che sul punto si sia pronunciato il giudice naturale. Inoltre, i giudici contabili hanno attribuito, al parere di regolarità tecnica apposto dal Segretario sul provvedimento di giunta di resistenza in giudizio, una valenza prognostica sull’esito della lite.