Retribuzione di posizione del Segretario in convenzione
La Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 171/2025 ha affrontato quesito relativo alla corretta interpretazione del limite posto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017 in merito alla retribuzione di posizione del Segretario Generale prevista dall'art. 60 CCNL dell'Area Funzioni Locali per il periodo 2019-2021 nel caso in cui questo sia in convenzione con altro ente.
La Sezione conferma il consolidato indirizzo, secondo il quale, ai fini della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 23, virgola 2 del D.lgs. n. 75/2017, ogni comune aderente ad una convenzione in materia di personale debba calcolare il limite di spesa sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenute da ciascun ente aderente alla convenzione, computando pro quota l'onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio. Pertanto, il Comune capofila dovrà scomputare da tale importo le somme ricevute a titolo di rimborso dagli altri enti aderenti alla convenzione e, al contempo, i comuni aderenti alla convenzione dovranno inserire in tale somma, senza alcuna neutralizzazione, le somme rimborsate all'ente capofila.