Riconciliazione tra i debiti e i crediti: attenzione ai disallineamenti
La Corte dei conti Molise, nella deliberazione n. 1/2026/PARI, ha posto l’attenzione sull’importanza della circolarizzazione dei debiti e dei crediti e sui collegati prospetti di asseverazione relativi ai rapporti tra Ente territoriale e soggetti rientranti nel GAP dello stesso.
Rammentando che “l’attività di riconciliazione delle partite di debito e credito reciproche tra regione ed enti rientranti nel GAP, oltre a svolgere una funzione preparatoria rispetto alle operazioni di consolidamento (v. principio contabile applicato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011), è posta a presidio della veridicità dei documenti contabili dell’ente territoriale (e dei soggetti rientranti nel GAP)”, i giudici contabili hanno ricordato che la sussistenza di disallineamenti delle posizioni “rischia di influenzare l’attendibilità del risultato di amministrazione” il quale è “parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio (corte cost., Sent. n. 247/2017, punto 8.6 del diritto)”; in tal senso, “ne deriva che la mancata riconciliazione delle poste di debito e di credito può causare anche un vulnus agli equilibri di bilancio, o quanto meno all’attendibilità degli stessi”.
Nella fattispecie concreta, la Corte ha rilevato una discontinuità continuativa, nel corso degli ultimi anni, “del flusso informativo” relativo proprio alla circolarizzazione dei debiti e crediti, situazione che ha comportato, per l’Ente territoriale analizzato, una duplice complicazione rendendo, “per un verso, più difficoltosa l’attività di controllo e, per altro verso, meno attendibili i risultati conseguiti a livello di bilancio consolidato”.
Difatti, “la mancata riconciliazione tra capogruppo e partecipate determina … effetti significativi sui risultati finali di consolidamento, travolgendo la funzione stessa del consolidato, che è quella di colmare le lacune informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono i propri obiettivi anche attraverso gli enti strumentali.”. I giudici hanno dunque ribadito come “tale situazione, chiaramente, non impatta negativamente “solo” sull’attendibilità del bilancio consolidato, ma, come detto, può andare a detrimento degli equilibri di bilancio (soprattutto se una situazione di disallineamento la si verifica in modo continuativo, come è nel caso di specie).”.
La mancata efficienza del sistema informativo ha infatti comportato la sussistenza di dati “fortemente disallineati tra loro” i quali, seppur motivati dall’Ente in sede di istruttoria, rappresentano una situazione “fortemente viziata” ed un “grave vulnus” all’attendibilità dei risultati di bilancio.
“La circolarizzazione dei rapporti di debito/credito con gli enti del GAP”, continuano i giudici, “è necessariamente un’attività che deve compiersi entro un singolo esercizio (v. art. 11, c. 6, lett. “j)”, d.lgs. 118/2011)” poiché “risponde all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità del bilancio (e postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie” permettendo, ove allineati, “la salvaguardia degli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale” in modo da eliminare eventuali “fattori di rischio, potenzialmente tali da compromettere l’equilibrio del bilancio”.
Nel caso di specie, ovvero “in caso di mancata riconciliazione, dunque,” l’Ente “dovrebbe operare un apposito accantonamento a fondo rischi, allo scopo di riportare la consistenza del risultato di amministrazione al valore che avrebbe assunto se il maggiore debito o minore credito fosse stato correttamente contabilizzato”. La Corte ha comunque incoraggiato l’Ente a costruire “un sistema di procedure che consenta una effettiva, corretta e tempestiva riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.