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Asseverazione e governance delle partecipate: il ruolo centrale dell’organo di revisione

Nella delibera n. 31/2026/VSG, la Corte dei Conti Emilia-Romagna, dopo aver fornito un quadro delle molteplici funzioni intestate all’Organo di revisione, si è soffermata sulla centralità del ruolo di quest’ultimo nella verifica dei rapporti finanziari tra enti locali e partecipate, adempimento di fondamentale importanza per la certezza ed attendibilità dei saldi di bilancio nonché per la tutela degli equilibri complessivi della finanza pubblica locale.

In particolare, alla luce del principio dell’equilibrio tendenziale che deve ispirare la disciplina e la gestione del bilancio pubblico, la Sezione ha ricordato come “… l’asseverazione delle poste contabili richiede inevitabilmente un’analisi specifica e approfondita di ogni singola voce, senza potersi limitare all’espressione di un mero giudizio generico. Questo principio è chiaramente sancito dal legislatore, che impone una verifica analitica e dettagliata delle partite iscritte nei rispettivi bilanci … Tale obbligo di asseverazione grava sugli organi di revisione degli enti territoriali e, al contempo, si estende agli organismi controllati o partecipati: l’obiettivo è quello di prevenire incongruenze e garantire la piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori…”.

Dal dettato normativo dell’art. 11, c. 6, lett. j), del D.Lgs. 118/2011 emerge dunque con chiarezza che l’asseverazione dei rapporti reciproci,in quanto atto di certezza privilegiata”, deve essere necessariamente effettuata dai rispettivi organi di controllo (di Ente e partecipata), risultando irrilevante, ai fini del corretto adempimento, che essa venga invece assunta a firma del rappresentante legale, dal direttore amministrativo o da altri soggetti della partecipata privi di tale funzione.

Nel delineare tale quadro, tenuto conto anche del D.lgs. 175/2016, la Corte ha altresì posto l’attenzione sulla rilevanza dall’asseverazione nei meccanismi della governance delle società partecipate.

In particolare, la Sezione ha evidenziato come “la necessaria riconciliazione delle poste tra ente locale e società è ascrivibile nel quadro di un necessario monitoraggio periodico obbligatorio per verificare il rispetto degli obiettivi e la sostenibilità economica delle attività, che non può prescindere quindi dall’ossequio al canone fondamentale dell’equilibrio simmetrico di bilancio”. Tale monitoraggio, che “rientra necessariamente tra gli obiettivi di un controllo dell’ente locale”, deve “essere naturaliter tanto più incisivo, quanto maggiore sia la quota di partecipazione societaria”. Ciò in quanto “la governance delle società partecipate e, in particolare, delle società in house si configura come un delicato equilibrio tra autonomia societaria e controllo pubblico, che ma mira a garantire l’efficienza nella gestione dei servizi pubblici, tutelando al contempo la legalità e l’efficacia dell’azione amministrativa e l’equilibrio dei rispettivi bilanci.”

In tal contesto la Sezione ha infine sottolineato come il mancato dialogo tra ente locale e le partecipate, desumibile dalla mancata riconciliazione delle reciproche poste creditorie e debitorie, soprattutto in caso di società in house, oltre a essere logicamente inconciliabile con l’essenza stessa del concetto di governance, imporrebbe di conseguenza energici interventi volti non solo alla razionalizzazione delle partecipazioni, ma anche ad agire nei confronti di eventuali negligenze imputabili ai soggetti deputati invece dall’ordinamento a fornire certezza alle grandezze finanziarie rappresentate, come stabilito dai principi anzidetti, sia di carattere normativo, che giurisprudenziale.”