Riserve dell’appaltatore: il MIT chiarisce quando l’iscrizione nel registro di contabilità è tardiva
Con il parere n. 4241, il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti sulla tempestività delle riserve nell’esecuzione dei contratti di lavori pubblici.
Secondo il MIT, l’art. 7, comma 2, dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, pur non individuando espressamente gli atti idonei a ricevere la riserva, impone all’esecutore di formulare la contestazione nel primo atto dell’appalto successivo all’insorgenza del fatto pregiudizievole. Può considerarsi idoneo ogni documento formale inserito nel procedimento esecutivo che rappresenti l’interazione tra le parti, consenta di documentare il fatto dannoso o la disposizione impartita dalla direzione lavori e renda tempestivamente edotta la stazione appaltante del dissenso dell’impresa.
Tra tali atti possono rientrare, in particolare, i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, i verbali di concordamento dei nuovi prezzi e gli ordini di servizio. Una nota predisposta autonomamente dall’appaltatore può assolvere alla funzione di tempestiva informazione, ma non sostituisce l’obbligo di reiterare la riserva nei documenti contabili ufficiali.
Ne consegue che, qualora l’impresa abbia già percepito il pregiudizio e abbia successivamente sottoscritto o ricevuto atti formalmente idonei senza formulare alcuna contestazione, l’iscrizione effettuata soltanto nel registro di contabilità deve considerarsi tardiva, con conseguente decadenza dalla relativa pretesa. Resta comunque rimessa alla stazione appaltante la valutazione delle circostanze del caso concreto.