Risultato di competenza da quadro riassuntivo e da prospetto equilibri, correzione di anomalia
La Commissione Arconet, nel corso dell'ultima seduta ha corretto, su proposta di Maurizio Delfino, una anomalia agli schemi di rendiconto che si riscontrava tra il risultato di competenza derivante dal quadro riassuntivo e quello derivante dal prospetto degli equilibri, a causa di un differenziale sulle partite finanziarie. In particolare, come emerge dal verbale della Commissione:
Il decreto “Arconet” 10 ottobre 2024 ha modificato, a decorrere rendiconto 2025:
- il Prospetto degli equilibri degli enti locali dell’allegato 10 al D.lgs. n. 118 del 2011 per armonizzarlo con il Prospetto degli equilibri delle Regioni. Inoltre, su proposta delle regioni, entrambi i prospetti degli equilibri sono stati perfezionati, con riguardo agli effetti del saldo delle partite finanziarie sugli equilibri di parte corrente e in conto capitale;
- il paragrafo 13.4 dell’allegato 4/1 riguardante “La verifica degli equilibri” per adeguarlo alle modifiche di cui al punto precedente.
Con riguardo agli effetti del saldo delle partite finanziarie sugli equilibri di parte corrente e in conto capitale, il decreto 10 ottobre 2024 prevede che:
a) il saldo di competenza delle partite finanziarie è imputato all’equilibrio di parte corrente o al conto capitale in considerazione del segno del saldo complessivo delle partite finanziarie;
b) le eventuali quote accantonate e vincolate delle partite finanziarie, effettuate sia in sede di bilancio di previsione, sia in sede di rendiconto, sono imputate all’equilibrio di parte corrente o all’equilibrio in c/capitale, in relazione al segno del saldo complessivo delle partite finanziarie.
In particolare:
1) in caso di segno negativo del saldo complessivo delle partite finanziarie, il saldo di competenza e le eventuali quote accantonate e vincolate sono imputate all’equilibrio di parte corrente;
2) in caso di segno positivo del saldo complessivo delle partite finanziarie, il saldo di competenza e le eventuali quote accantonate e vincolate sono imputate all’equilibrio in c/capitale.
Nel corso della prima applicazione del nuovo prospetto degli equilibri, riguardante il rendiconto 2025, è stata segnalata l’assenza di indicazioni nel caso in cui il saldo complessivo delle partite finanziarie sia pari a 0.
Tale ipotesi si presenta non solo nel caso in cui le partite finanziarie non sono valorizzate, ma anche nel caso di saldo positivo di competenza, se l’intero saldo è vincolato o accantonato, in sede di bilancio o in sede di rendiconto.
L’ipotesi dell’intero saldo accantonato o vincolato, se non correttamente rappresentata nel prospetto degli equilibri, determina disallineamenti con il Quadro generale riassuntivo.
Anche se l’ipotesi di accantonamento o vincolo dell’intero importo delle partite finanziarie è poco probabile, è necessario prevederla:
a) nel paragrafo 13.4 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011;
b) nella nota n. 5 del Prospetto degli equilibri delle regioni e n. 4 del Prospetto degli equilibri degli enti locali (all’allegato 10 al d.lgs. n. 118 del 2011.
Le modifiche apportate al paragrafo 13.4 All. 4/1 Dlgs 118/2011 correggono tale anomalia.
Nel corso della commissione, sono stati trattati anche il tema dello svincolo quota FCDE, di cui FAQ 58, e dell'aggiornamento del prospetto variazioni di bilancio.