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Squadratura equilibri partite finanziarie, correttivo Arconet

Nell'ultima Commissione Arconet del 29 aprile scorso è stata formalmente sistemata, su precedente segnalazione di Maurizio Delfino, una squadratura sugli equilibri relativamente alle partite finanziarie. Non quadravano i risultati degli equilibri di bilancio tra il modello Equilibri e il modello Quadro generale riassuntivo.

Il risultato formale di tale sistemazione sarà pubblicato a breve nel verbale della Commissione, che non possiamo anticipare.

Tuttavia evidenziamo LA SOLUZIONE e il problema a monte, sorto a seguito della modifiche introdotte ai principi e agli schemi di bilancio dal DM MEF 10.10.2024, ed in particolare del prospetto degli equilibri finanziari degli enti locali, in base al saldo delle partite finanziarie.

A seguito di tale modifica era stato adeguato sia il modello equilibri sia il paragrafo 13.4 All. 3/1 Dlgs 118/2011 e smi. Per quanto riguarda gli effetti del saldo delle partite finanziarie sugli equilibri è stato previsto dal MF MEF del 10.10.2024 che:

a) il saldo di competenza delle partite finanziarie è imputato all’equilibrio di parte corrente o al conto capitale in considerazione del segno del saldo complessivo delle partite finanziarie;

b) le eventuali quote accantonate e vincolate delle partite finanziarie, effettuate sia in sede di bilancio di previsione, sia in sede di rendiconto, sono imputate all’equilibrio di parte corrente o all’equilibrio in c/capitale, in relazione al segno del saldo complessivo delle partite finanziarie.

In particolare:

1) in caso di segno negativo del saldo complessivo delle partite finanziarie, il saldo di competenza e le eventuali quote accantonate e vincolate sono imputate all’equilibrio di parte corrente;

2) in caso di segno positivo del saldo complessivo delle partite finanziarie, il saldo di competenza e le eventuali quote accantonate e vincolate sono imputate all’equilibrio in c/capitale.

Nel corso della prima applicazione del nuovo prospetto degli equilibri, riguardante il rendiconto 2025, abbiamo segnalato l’assenza di indicazioni nel caso in cui il saldo complessivo delle partite finanziarie sia pari a 0.

Tale ipotesi si presenta non solo nel caso in cui le partite finanziarie non sono valorizzate, ma anche nel caso di saldo positivo di competenza, se l’intero saldo è vincolato o accantonato, in sede di bilancio o in sede di rendiconto. L’ipotesi dell’intero saldo accantonato o vincolato, se non correttamente rappresentata nel prospetto degli equilibri, determina disallineamenti con il Quadro generale riassuntivo.

Di conseguenza, PER EVITARE IL PROBLEMA OCCORRE CONSIDERARE ANCHE L'IPOTESI A ZERO.

Sarà modificato il principio contabile All. 4/1 Dlgs 118/2011 al paragrafo 13.4 e la NOTA n. 4 del Prospetto degli equilibri degli enti locali (all’allegato 10 al d.lgs. n. 118 del 2011), che è subito stata modificata dagli uffici ministeriali. Analizzando lo schema di rendiconto di cui All. 10 sul portale Arconet, la nota 4 evidenzia infatti:

"Indicare l'importo della lettera VF/1) nell’equilibrio di parte corrente quando la lettera VF/3 è negativa; indicare l’importo della lettera VF/1 nell’equilibrio in conto capitale quando la lettera VF/3 è positiva O PARI A ZERO. Nell’equilibrio di parte corrente l’importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è negativo, e con il segno negativo quando VF/1 è positivo; invece, nell’equilibrio in conto capitale l’importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è positivo, e con il segno negativo quando VF/1 è negativo".