Scelta del Consiglio di Amministrazione: alcuni parametri a sostegno della complessità aziendale
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 154/2025/VSG, ha ritenuto l’atto deliberativo di individuazione di un consiglio di amministrazione in luogo dell’amministratore unico, ricevuto ex art. 11 del D.lgs. 175/2016, in contrasto con il disposto normativo in quanto privo di adeguata motivazione della scelta, anche con riferimento alle esigenze di contenimento dei costi.
Secondo la Corte “la scelta di optare per un consiglio di amministrazione secondo i più volte citati requisiti di concretezza e di oggettiva intelligibilità della scelta, non può essere giustificata solo dalla presa d’atto “dell’opportunità di ricorrere alla composizione in forma collegiale dell’Organo Amministrativo in ragione della notevole complessità dei processi che coinvolgeranno la Società nel breve e nel lungo periodo e dell’eterogeneità dei necessari requisiti richiesti in capo all’organo amministrativo” vale a dire della sola circostanza che la struttura aziendale da gestire sia complessa. La “caratteristica della complessità della gestione aziendale” è un elemento significativo ma la motivazione richiesta dalla Legge deve essere più robusta ed ancorata a elementi intellegibili tratti dalle concrete condizioni spazio – tempo nelle quali l’impresa si trova ad operare (sul punto, v. la del. n. 56/2025/VSG di questa Sezione regionale di controllo).
… E la riprova dell’inadeguatezza della motivazione è ulteriormente dimostrata dal fatto che nulla viene detto circa l’altro parametro che deve essere esaminato nella scelta tra l’organo collegiale in luogo di quello monocratico di gestione, vale a dire le “esigenze di contenimento dei costi”.
Al fine di “favorire una differente e più appropriata ponderazione da parte del Comune –Socio unico circa le scelte organizzative sulle quali dovrà fornire inevitabilmente le proprie indicazioni in sede assembleare” i Magistrati si sono poi soffermati “sul concetto normativo di “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa” richiesto ai fini della scelta collegiale di amministrazione” fornendo “alcuni parametri interpretativi sulla scorta del contributo che la giurisprudenza.., esaminando i casi concreti, ha fornito per delineare i possibili contenuti operativi del tema in argomento”. In particolare, ricordando come “l’organizzazione vada inevitabilmente correlata alle “esigenze di contenimento dei costi” in un binomio inscindibile alla luce della scelta operata dal Legislatore che pone l’adeguatezza organizzativa sul medesimo piano concettuale della necessità della riduzione dei costi di gestione”, a titolo esemplificativo, la Corte ha evidenziato come “possono essere oggetto di valutazione (in termini generali) i seguenti parametri:
- il totale del valore della produzione (somma delle voci 1, 2, 3, 4 e 5 della lett. “A” dell’art. 2425, c. 1, cod. civ.) nonché del numero dei dipendenti occupati alle dipendenze della Società (Corte dei conti, Sez. reg. controllo Abruzzo, del. n.183/2021/VSG);
- le molteplici attività assegnate alla Società ma in ambiti caratterizzati da tematiche molto complesse e di forte impatto, quali la sicurezza delle attività ed i temi ambientali, anche di natura internazionale (del. n. 105/2024/VSG di questa Sez. reg. di controllo);
- la necessità di garantire maggiore effettività al presidio e controllo sull’attività aziendale da parte dei vari organi imposta dalla diversificazione delle attività svolte e che, peraltro, non incide in maniera rilevante sui costi della Società (del. 132/2024VSG di questa Sez. reg. di controllo);
- le particolarità derivanti dalla gestione di … unità aziendali …e dei connessi patti parasociali, stipulati fra il comune ed il socio privato che disciplinano la struttura della governance societaria stabilendo che l’organo ammnistrativo sia composto da due componenti designati dal Comune (che indica anche il revisore unico) e uno individuato dal socio privato (del. 104/2024/VSG di questa Sez. reg. di controllo);
- il fatto che l’organo collegiale, non comportando maggiori oneri per la Società, in quanto operante a titolo gratuito, risponde alle esigenze di a) compresenza di competenze diversificate nell’organo amministrativo b) modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, in grado di garantire maggiore effettività al presidio e controllo sull’attività societaria da parte dei vari organi, nell’interesse dei due azionisti pubblici c) maggiore rappresentatività dei due soci in seno all’Organo amministrativo d) condivisione delle scelte fra i due soci della Società” (del. n. 31/2025/VSG di questa Sez. reg. di controllo);
- alle specificità legate allo svolgimento delle complesse ed eterogenee attività sociali in campo ambientale, turistico, culturale, promozionale per il territorio di competenza ed al progetto di valorizzazione di un compendio, patrimonio strategico strettamente legato al territorio (del. n. 74/2025/VSG di questa
- Sez. reg. di controllo)…
In sostanza, deve essere evitato in quanto non conforme al parametro normativo “ . . (l’)apodittico riferimento alla complessità di gestione, del tutto avulso dalla realtà concreta e privo di indicazioni a suffragio di quanto asserito, (che) non consente di ricostruire in alcun modo l’iter logico giuridico alla base della scelta, prefigurando dunque una motivazione apparente e di mero stile” (Corte conti, Sez, riunite in spec. comp., sent. n. 6/2025/DELC, cit.).”