Servizio di lavanderia agli ospiti RSA con IVA 22%
Il servizio di lavanderia per gli ospiti delle case di riposo è soggetto ad aliquota ordinaria del 22%, sia che lo renda una cooperativa, sia una società diversa.
Per l'applicazione dell'esenzione prevista dal numero 21) dell'articolo 10 del Decreto IVA è necessario che il servizio prestato rientri nella ''gestione globale'' della struttura, così come per l'applicazione dell'IVA al 5% per le cooperative sociali e loro consorzi (numero 1) della Tabella A, Parte II-bis allegata al Decreto IVA) è necessario che il servizio sia riconducibile ad una prestazione sociosanitaria, educativa o assistenziale.
Il servizio di lavanderia non assolve ad una funzione socio sanitaria per il fatto di essere effettuata nei confronti delle strutture destinate a queste finalità. L'unico caso è quello in cui sia riconducibile alla gestione globale della casa di riposo. Tuttavia, se il servizio può essere acquisito dall'utente in via opzionale non è essenziale e funzionale alla gestione globale della RSA e quindi va considerato autonomamente. Lo chiarisce la Risposta alla consulenza giuridica n. 4/2026.