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Società in house: l’organo amministrativo collegiale va motivato

La deliberazione n. 3/2025/VSG della Corte dei conti Abruzzo, nell’analizzare alcune criticità relative agli amministratori di una società in house, ha ricordato che tale tipologia rientra tra le società a controllo pubblico. Difatti, il co. 1 dell’art. 16 del medesimo decreto esclude, per le società in house, “la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. In particolare, la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ovvero, in via eccezionale e solo ove specificamente previsto dalla legge, di capitale privato senza che quest’ultimo possa comportare alcuna forma di controllo, comporta che la società in house sia società “a controllo pubblico”, secondo quanto previsto dal combinato disposto delle lettere “b” ed “m” dell’art. 2, comma 1 del Tusp”.

In tal senso, le società in house risultano soggette alla disciplina di cui all’art. 11 del TUSP, dovendo quindi uniformarsi anche a quanto richiesto dal co. 3. Il citato comma prevede la possibilità di individuare un organo amministrativo collegiale, tramite delibera opportunamente motivata “con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”, aggiungendo “che la delibera di nomina dell’organo amministrativo a composizione non monocratica" dev'essere "trasmessa alla Corte dei conti e alla struttura del Mef competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio del Tusp”; tale invio, come sottolineato dalla Corte, è altresì volto a consentire agli stessi giudici contabili una “tempestiva attivazione … del controllo sulla gestione, come stabilito dall’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che prevede, “anche in corso di esercizio” la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni, nonché la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, attraverso la valutazione dei costi, dei modi, e dei tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa.”.

Relativamente alla scelta dell’organo amministrativo collegiale, nonché alla motivazione ad esso collegata, la Sezione abruzzese ha rilevato, nel caso concreto, un difetto relativo proprio alla motivazione che, seppur fornita dall’Ente, non risulta sufficiente a suffragare la scelta operata. In particolare, all’origine della scelta, l’Amministrazione ha sottolineato, tra i vari motivi, anche la “necessità di garantire adeguata rappresentanza e partecipazione con i soggetti pubblici, anche al fine del controllo analogo”, ragione che, per la Corte abruzzese, non risulta rilevante “al fine del controllo analogo: la rappresentanza dei soci deve realizzarsi attraverso l’assemblea (cfr. artt. 2364 segg. cod. civ.), mentre l’organo amministrativo è deputato alla gestione dell’impresa (cfr. art. 2380-bis cod. civ.)”.