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Da Consorzio a società consortile: la trasformazione “omogenea” non richiede il vaglio della Corte dei conti

Con deliberazione n. 20/2026/PASP, la Sezione di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha dichiarato il “non luogo a provvedere” per difetto di attribuzione circa la trasformazione di un Consorzio in società consortile a responsabilità limitata, non considerata trasformazione eterogenea.

La Magistratura contabile ha infatti asserito, operando rinvio alla deliberazione n. 11/2024/QMIG delle Sezioni riunite, che “il presupposto che rende necessaria la richiesta di parere alla Corte dei conti, ex art. 5, Tusp è l’acquisizione di una nuova partecipazione societaria, che ricorre nel caso di trasformazione c.d. «eterogenea» “che comporta l’acquisto della qualità di socio e, come tale, va comunicata alla Corte dei conti (oltre che all’Autorità garante della concorrenza e del mercato) ex art. 5 TUSP””. Nel caso di specie, invece, la Sezione ha constatato l’“omogeneità sostanziale tra consorzio e società consortile, sicché la materia esula dalla … funzione di controllo, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere”.

Diversi gli interventi giurisprudenziali richiamati a sostegno di tale tesi, come la sentenza n. 5787/1982 della Cassazione civile, secondo cui “restano interamente applicabili le disposizioni sui consorzi dettate dagli artt. 2602 e ss. cod. civ. (…) perché nell’indicata fattispecie, la società non viene impiegata nella sua funzione tipica, ma come strumento di attuazione di una volontà diversa, specificamente riconosciuta e regolamentata dalla legge”.

Ancora, secondo la sentenza n. 7183/2006 del TAR Campania, Napoli, sez. I, “le società consortili, costituite ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., sono forme associative che non perseguono la divisione degli utili ma le finalità proprie dei consorzi; non usuali società di capitali o di persone, di cui ripetono la forma ma non la sostanza, ma pur sempre consorzi tra imprenditori, che assumono veste societaria essenzialmente per mutuare l'organizzazione del tipo sociale prescelto. Il contratto di consorzio è un contratto associativo, ed il contratto di società consortile è, anch'esso, un contratto di consorzio”.

Come osservato dalla Corte Veneta, in merito alle società consortili “parte della giurisprudenza di legittimità … e di merito … è favorevole all’applicazione esclusiva della disciplina dei consorzi, dando quindi prevalenza alla causa consortile più che alla struttura”, circostanza che nel caso di specie parrebbe altresì avvalorata dalla ratio addotta dall’Amministrazione locale procedente quale motivazione per la trasformazione del consorzio in società consortile, individuata “in un mero adeguamento normativo di un consorzio esistente partecipato da enti pubblici, nato nel 1991 e considerato non conforme alle disposizioni del TUSP.”