Società partecipata con numero di amministratori superiori ai dipendenti, ma a titolo gratuito
L’art. 20 del Dlgs 175/2016 – TUSP dispone in materia di razionalizzazione società partecipate, prevedendo nelle diverse condizioni di criticità anche il numero di dipendenti in capo alla società inferiore al numero di amministratori.
La Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia ha fatto luce su questo punto, con delibera n. 70/2025.
La Corte dei Conti ha ricevuto domanda da parte di ente Comune, che ha posto un quesito in ordine all’interpretazione delle previsioni normative del D. Lgs. 175 del 2016 e, in particolare, degli articoli 4, 11 e 20, chiedendo se nei confronti di una società partecipata dall’Amministrazione comunale “possa considerarsi legittima la situazione in cui il numero degli amministratori superi quello dei dipendenti, laddove l’incarico sia svolto integralmente a titolo gratuito”.
Al fine di meglio inquadrare la tematica, nella richiesta di motivato avviso, il Comune provvede a rappresentare di essere socio di una società a partecipazione mista pubblico – privata, affidataria di servizi strumentali, la quale risulta avere un consiglio di amministrazione il cui numero dei componenti, che hanno rinunciato ad ogni compenso o emolumento, e pertanto svolgono il relativo incarico a titolo gratuito, è superiore a quello del numero dei dipendenti della medesima società. L’Ente, inoltre, precisa come la società stessa non versa in alcuna situazione di criticità economica o finanziaria.
Rappresentato tale contesto, il Comune pone la questione “se la gratuità possa essere considerata elemento sufficiente a superare il principio – affermato dalla normativa e ribadito in sede di controllo – secondo cui la dimensione degli organi di amministrazione deve essere proporzionata alla struttura organizzativa e operativa della società partecipata”.
La Sezione ha rilevato che la possibilità del mantenimento della detenzione di una partecipazione sociale da parte di un Comune, costituita da una società mista pubblico privata che eroga servizi strumentali”, la cui governance prevede un numero di amministratori maggiore rispetto a quello dei dipendenti, va verificata dall’Ente in concreto rispetto al quadro complessivo delineato dalle previsioni normative e dai criteri del D. Lgs. n. 175 del 2016.
Pertanto, la sussistenza del presupposto di cui all’art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP, impone all’Amministrazione un’adeguata valutazione esternata mediante dettagliata e compiuta motivazione nella quale dovrà essere dato conto non solo del fondamento della eventuale gratuità dell’incarico di amministratore della società, ma anche dell’effettiva conformità dell’organismo societario con il vincolo funzionale ed il vincolo di finalità previsti dall’art. 4 e, nel caso di controllo pubblico, del rispetto del limite numerico per i componenti dell’organo amministrativo indicato dall’art. 11.