Stop al bis in idem quando l’avviso è nullo solo per vizi formali
Con l’ordinanza n. 2438 del 5 febbraio 2026, la Corte di cassazione interviene sul tema della riemissione degli avvisi di liquidazione, chiarendo che l’annullamento dell’atto per vizi meramente formali non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem e non impedisce all’Amministrazione finanziaria di esercitare nuovamente il proprio potere impositivo.
La controversia nasce dalla registrazione di una sentenza civile, a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di liquidazione poi annullati per difetto di motivazione. L’Ufficio, non essendo ancora decorso il termine di decadenza, aveva quindi emesso nuovi avvisi, questa volta corredati dall’indicazione dei criteri di calcolo. I giudici di merito, tuttavia, avevano ritenuto preclusa tale possibilità, valorizzando il giudicato formatosi sull’annullamento dei primi atti.
La Cassazione ribalta questa impostazione. Secondo i giudici di legittimità, l’annullamento di un avviso per ragioni formali non incide sulla fondatezza della pretesa tributaria e non esaurisce il potere dell’Amministrazione, che resta tenuta al recupero del credito erariale finché non intervenga la decadenza. In tale ipotesi, la riemissione dell’atto non integra una duplicazione dell’imposizione e non viola il divieto di bis in idem.
La Corte precisa però che il nuovo avviso deve essere effettivamente diverso dal precedente, in quanto emendato dal vizio originario, e deve rispettare i termini previsti dalla legge. Non è quindi consentita una mera riproposizione dell’atto già annullato, ma è necessario un provvedimento autonomo, completo e adeguatamente motivato.