Subappalto: il MIT chiarisce chi è competente a rilasciare l'autorizzazione
Con il parere n. 4181 del 21 aprile 2026, il MIT affronta un tema di particolare interesse operativo nella fase esecutiva dei contratti pubblici: l'individuazione del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione al subappalto prevista dall'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
Il chiarimento ministeriale interviene su una questione frequentemente emersa nella prassi delle stazioni appaltanti, ossia se il provvedimento autorizzatorio debba essere adottato direttamente dal RUP ovvero dal dirigente competente, eventualmente su proposta del Responsabile Unico del Progetto.
La richiesta di chiarimento prende le mosse dalla formulazione dell'art. 119, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui il subappalto è consentito "previa autorizzazione della stazione appaltante". La disposizione, tuttavia, non individua espressamente l'organo interno competente ad adottare il provvedimento autorizzatorio, lasciando aperto il dubbio interpretativo circa il riparto delle competenze tra dirigente e RUP.
Nel parere, il Ministero osserva che il legislatore ha volutamente fatto riferimento alla "stazione appaltante", senza attribuire la competenza ad una specifica figura organizzativa.
Secondo il MIT, tale formulazione deve essere interpretata nel senso che l'autorizzazione costituisce un provvedimento della stazione appaltante e, pertanto, deve essere adottata dal soggetto che dispone del potere di rappresentare l'amministrazione e di impegnarla nei confronti dei terzi.
In via ordinaria, tale soggetto coincide con il dirigente competente.
Il Ministero precisa, tuttavia, che l'autorizzazione può essere validamente rilasciata anche dal RUP quando quest'ultimo rivesta una qualifica dirigenziale oppure sia comunque titolare dei necessari poteri gestionali e di rappresentanza esterna conferitigli dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
Il chiarimento ministeriale evidenzia che la competenza non dipende dalla mera qualifica di Responsabile Unico del Progetto, bensì dalla titolarità del potere di impegnare giuridicamente la stazione appaltante verso l'esterno.
Ne consegue che il RUP mantiene in ogni caso la responsabilità dell'istruttoria e delle verifiche previste dall'art. 119 del Codice — dalla sussistenza dei requisiti del subappaltatore all'assenza delle cause di esclusione — ma il provvedimento finale di autorizzazione può essere sottoscritto soltanto dal soggetto che, secondo l'organizzazione dell'ente, è legittimato ad esprimere la volontà dell'amministrazione.
Qualora il RUP non disponga di tali poteri, l'atto dovrà essere adottato dal dirigente competente.
Il parere offre un'importante indicazione alle stazioni appaltanti nella definizione delle rispettive competenze interne. L'autorizzazione al subappalto non costituisce infatti un atto meramente gestionale del procedimento, ma un provvedimento amministrativo destinato a produrre effetti esterni. Per tale ragione, la relativa competenza deve essere ricondotta al soggetto dotato del potere di rappresentanza dell'amministrazione.
L'orientamento del MIT valorizza, dunque, il ruolo centrale del RUP nella conduzione dell'istruttoria e nel controllo dei presupposti richiesti dall'art. 119 del Codice, senza tuttavia attribuirgli automaticamente il potere di adottare il provvedimento finale.