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Programma triennale lavori pubblici e acquisto beni e servizi: termini STRAORDINARI di approvazione

Con il parere il MIT ha chiarito i termini entro i quali gli Enti locali possono approvare i programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi.

Richiamando gli articoli 5, comma 6, e 7, comma 6, dell’Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023, il Ministero conferma che tali documenti, unitamente ai rispettivi elenchi annuali, possono essere approvati anche successivamente al bilancio, purché entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio dell’ente o del documento equivalente.

Il chiarimento riconosce, pertanto, un margine di flessibilità temporale nella conclusione dell’iter di programmazione, ferma restando la necessaria coerenza tra gli interventi programmati, il bilancio di previsione e gli altri strumenti di programmazione dell’ente.

ATTENZIONE: La disposizione dell'art. 5, comma 6, dell'Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023 è correlata all’ipotesi che la legge di bilancio dello Stato comporti modifiche alle risorse disponibili o introduca nuovi finanziamenti che incidono sulla programmazione dell'ente locale. In tale caso, il Comune può aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Si tratta, quindi, di una finestra straordinaria di aggiornamento, non della scadenza ordinaria di approvazione.