TARI dovuta anche se il servizio è qualitativamente carente
Con ordinanza dell’11 giugno 2026, n. 19116, la Corte di Cassazione ha definitivamente rigettato le pretese di una società commerciale, la quale nei giudizi di merito aveva sostenuto che il Comune di Napoli non svolgesse il servizio di raccolta rifiuti, obbligandola all'avviamento dei rifiuti al privato smaltimento/recupero. Come prova di tale inadempienza la ricorrente si appellava alla sola notorietà del fatto che «da oltre un decennio (2008 ndr), nella città di Napoli, esistono gravi disservizi inerenti allo smaltimento dell'immondizia», oltre che alla dimostrazione documentale dei contratti di smaltimento con imprese private, diverse dal gestore del servizio di raccolta rifiuti.
La Corte ha ricordato che il presupposto impositivo della tassa sui rifiuti è - oltre al possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani - l'istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, il cui onere probatorio grava sull'ente impositore. Ai sensi dell'art. 1, commi 656 e 657, della legge n. 147 del 2013, la mancata effettuazione del servizio o la sua effettuazione inadeguata non escludono la debenza del tributo, ma danno diritto a delle riduzioni tariffarie, sicché grava sul contribuente il relativo onere probatorio.
Il fatto di avere avviato una certa quantità di rifiuti speciali allo smaltimento o recupero attraverso imprese specializzate non dimostra, a parere della Corte, che ciò sia stato conseguenza di disservizi comunali, considerato altresì che imprese come la ricorrente (attiva nella grande distribuzione organizzata) producono ordinariamente rifiuti speciali, avviati al recupero mediante ditte esterne. L'avviamento di rifiuti all'autonomo trattamento non è sufficiente a provare che il servizio di raccolta comunale non sia svolto o lo sia in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, ciò che potrebbe condurre al diritto alla riduzione della tariffa e non all'esenzione.