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TARI: la nuova categoria 20-bis

Nell’allegato L–quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116, è stata introdotta la categoria 20-bis per identificare i rifiuti prodotti dalle “Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”.

Prima dell’introduzione di questa nuova categoria, i rifiuti derivanti da questa attività venivano trattati come:

- rifiuti urbani, ai sensi dell’art 183 comma 1 lettera b-ter n. 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché’ i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”;

- rifiuti speciali, se gestiti da una impresa specializzata nel settore.

Con l’introduzione della categoria 20-bis, si parla unicamente di rifiuti urbani e ciò comporta non poco impatto sulla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico in considerazione delle grandi quantità di rifiuto generate da tale attività.

Ovviamente la gestione del conferimento, la creazione di apposite zone di raccolte determinerà aumenti dei costi d’investimento, di organizzazione e operativi.

Al fine di non far impattare tali costi su tutti gli utenti TARI, ma far corrispondere il dovuto TARI unicamente dagli effettivi produttori, sarà necessaria l’applicazione di una tariffa sulla base dei quantitativi conferiti, che può essere applicata non solo in tariffa puntuale ma anche in presenza di quella normalizzata o della monomia, quindi una tariffa €/kg del tipo diretta in caso di conferimento presso il centro con pesatura o indiretta su Peso specifico in caso di ritiro di contenitore dedicato.

Ebbene, sarà il Gestore a fornire all'Ente la determinazione della tariffa da applicare e poter permettere a quest'ultimo di inserirla negli atti di approvazione tariffaria.