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Tasse automobilistiche tramite PagoPA: trattamento IVA

La Risposta n. 182/2022 dell'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale applicabile al pagamento da parte di società di pratiche auto di imposte e tasse automobilistiche utilizzando il sistema PagoPA. L'introduzione delle nuove modalità di pagamento ha infatti modificato l'iter operativo gestionale per cui la Società non opera più ex legge n. 264 del 1991 come incaricato pubblico al servizio di riscossione bolli (agenzia pratiche auto), bensì come incaricato al servizio di pagamento (esternalizzato per l'attività di incasso fondi) per conto della Payment institution o del suo Agente di Riferimento.

In particolare, il cliente versa un importo a titolo di rimborso delle somme corrisposte o da corrispondere al PSP maggiorato d una fee per il servizio di pagamento.

La Società chiede quindi quale sia il trattamento IVA delle operazioni di rimborso ed anticipazione delle tasse maggiorate della fee e dell'aggio spettantegli.

L'Agenzia chiarisce che, pur essendo a tratti contraddittoria, dalla descrizione della fattispecie è possibile desumere che:

  1. il rapporto tra la Società e il suo cliente è inserito nell'ambito del sistema di pagamento "PagoPA", la cui operatività è supportata da un PSP che a fronte dell'attività svolta percepisce delle fee. Il versamento quindi della tassa automobilistica per tramite di PagoPA comporta a carico del cliente della Società l'onere aggiuntivo della commissione spettante al PSP;
  2. la Società opera sulla base di un mandato con rappresentanza in quanto la ricevuta del pagamento de quo è emessa direttamente a favore del suo cliente.

La Società è dunque "trasparente" poiché agendo in nome e per conto del mandante, gli effetti degli atti da lui compiuti in qualità di mandatario si riverberano direttamente sul mandante/cliente. Sotto il profilo della normativa IVA, l'articolo 15, comma 1, n. 3), del Decreto IVA disciplina il trattamento delle spese che il mandatario riaddebita al mandante nell'ambito di un mandato con rappresentanza prevedendo che non concorrono a formare la base imponibile. Di conseguenza, le somme percepite dal cliente a titolo di rimborso della tassa automobilistica e della fee spettante al PSP sono fuori campo IVA ex art. 15.
Se anziché anticipare il denaro per il pagamento della tassa automobilistica, la Società riceve preventivamente la necessaria provvista dal suo cliente, queste somme rappresentano mere movimentazioni di denaro, escluse ugualmente dalla determinazione della base imponibile dell'operazione ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del Decreto IVA.

Diverso invece il rapporto che la Società instaura con il PSP a favore del quale svolge l'attività di riscossione del bollo auto e nei cui confronti provvederà, come da contratto, a fatturare separatamente il corrispettivo per tale attività in esenzione dall'imposta ex articolo 10 del Decreto IVA.