Telefisco 2026: gli atti non soggetti al contraddittorio
In occasione dell’incontro Telefisco 2026, in materia di contraddittorio è stato posto il seguente quesito:
"Nel caso di notifica di schema d’atto relativo ad atto non soggetto a contraddittorio obbligatorio, ai fini del procedimento di adesione, le tempistiche da osservare sono quelle previste in ipotesi di contraddittorio obbligatorio? Analogamente, i termini di sospensione per l’impugnazione del successivo atto impositivo sono quelli previsti per le ipotesi di contraddittorio obbligatorio?"
La risposta dell'Agenzia delle Entrate, è stata la seguente:
"Il comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 stabilisce che «non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione».
La predetta disposizione normativa non preclude, tuttavia, la facoltà per l’Ufficio, anche per gli atti indicati nel richiamato comma 2, di procedere alla preventiva emanazione dello schema d’atto.
Ne consegue che, una volta emesso lo schema d’atto di cui al comma 3 del medesimo articolo 6-bis, i termini procedimentali previsti per il contraddittorio preventivo, per le ipotesi di adesione, nonché i termini di sospensione dell’impugnazione dell’atto impositivo successivo allo schema d’atto, sono quelli previsti per le ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio".