Utilizzo delle graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce diritto soggettivo
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12440/2026 in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ha affermato che la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass. n. 217/2026, n. 19849/2025, n. 14732/2024, n. 31427/2021).