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Videosorveglianza: quando è illecito usare le immagini per ricostruire un sinistro stradale?

Con provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato da un Comune mediante l’utilizzo di immagini estratte da un impianto di videosorveglianza installato sul territorio comunale per finalità di sicurezza urbana.

L’Autorità ha ritenuto non conforme al Regolamento UE 2016/679 e al Codice privacy l’impiego del filmato per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, contestare una violazione dell’art. 191 del Codice della strada e trasmettere successivamente il video all’Ufficio della Motorizzazione civile territorialmente competente.

Il caso nasce dal reclamo di un’interessata, la quale aveva lamentato che la Polizia locale avesse utilizzato un filmato proveniente da una telecamera comunale, installata per la tutela della sicurezza urbana, allo scopo di accertare la dinamica di un sinistro e contestarle la mancata precedenza a un pedone. La stessa interessata aveva inoltre censurato la trasmissione del filmato alla Motorizzazione civile, finalizzata alla valutazione di eventuali provvedimenti sulla patente di guida.

Nel corso dell’istruttoria, l’ente locale aveva sostenuto che l’acquisizione delle immagini fosse avvenuta nell’ambito di un incidente con feriti e che il trattamento fosse fondato sull’adempimento di obblighi di legge e sull’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR. L’ente aveva altresì affermato che l’utilizzo del video non fosse finalizzato alla mera elevazione di una sanzione amministrativa, ma alla necessità di assicurare eventuali fonti di prova in relazione a una condotta potenzialmente rilevante anche sul piano penale, richiamando le funzioni di polizia giudiziaria della Polizia locale.

Il Garante non ha condiviso tale impostazione.

Secondo l’Autorità, il trattamento dei dati personali mediante dispositivi video da parte di soggetti pubblici è certamente ammissibile quando necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Tuttavia, anche in tali ipotesi, il titolare deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, sanciti dall’art. 5 del GDPR.

Il punto centrale del provvedimento riguarda il vincolo di finalità. Le telecamere installate dai Comuni sulla pubblica via, con riprese ad ampio raggio e su base continuativa, possono essere impiegate per finalità di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, previa stipula del patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente competente. Da tale quadro normativo discende, secondo il Garante, che le immagini così raccolte non possono essere ordinariamente riutilizzate per finalità meramente amministrative diverse, salvo specifiche disposizioni di settore.

In materia di circolazione stradale, l’art. 201 del Codice della strada individua puntualmente i casi in cui le violazioni possono essere accertate mediante dispositivi o apparecchiature di rilevamento, in particolare quando si tratti di strumenti omologati o approvati per il funzionamento automatico. La possibilità di utilizzare filmati di videosorveglianza in via differita è prevista solo in ipotesi specifiche, riferite a determinate strade e condizioni, e non risulta estesa, in via generale, alle strade urbane mediante telecamere installate per finalità di sicurezza urbana.

Per questa ragione, l’Autorità ha ritenuto che l’utilizzo del filmato per ricostruire l’incidente, accertare la responsabilità della conducente e contestare una violazione amministrativa del Codice della strada costituisse un trattamento incompatibile con la finalità originaria di raccolta delle immagini. Le finalità di sicurezza urbana, infatti, sono orientate alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e predatoria, mentre l’accertamento di violazioni amministrative stradali risponde a una diversa funzione.

Il Garante ha precisato che, qualora in un incidente stradale emergano condotte penalmente rilevanti, quali omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime, oppure omissione di soccorso, i filmati di videosorveglianza possono essere acquisiti dalla Polizia locale nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e utilizzati come fonte probatoria nell’ambito del procedimento penale. Tuttavia, nel caso esaminato, la persona coinvolta aveva riportato lesioni con prognosi di dieci giorni, qualificabili come lievissime. In assenza di querela di parte, non risultava integrata la condizione di procedibilità richiesta per l’eventuale responsabilità penale per lesioni colpose.

Inoltre, l’ente non aveva comprovato lo svolgimento di effettive attività di polizia giudiziaria, non avendo prodotto verbali delle attività svolte né informative all’autorità giudiziaria. In ogni caso, anche a voler ritenere che l’accesso iniziale al filmato fosse avvenuto per finalità di possibile accertamento penale, il Garante ha rilevato che le immagini erano state poi comunque utilizzate per finalità amministrative, cioè per contestare la violazione del Codice della strada.

L’Autorità ha ritenuto non pertinente anche il richiamo all’art. 13 della legge n. 689/1981, relativo agli atti di accertamento degli illeciti amministrativi. Nel caso di specie, infatti, la Polizia locale non aveva effettuato rilievi video o fotografici sul luogo dell’incidente, ma aveva utilizzato immagini già acquisite da un sistema di videosorveglianza disciplinato da un diverso quadro giuridico e installato per una diversa finalità.

Il provvedimento affronta anche il successivo invio del filmato all’Ufficio della Motorizzazione civile. L’ente aveva trasmesso una segnalazione ai sensi dell’art. 128, comma 1-ter, del Codice della strada, disposizione che prevede la revisione della patente quando il conducente sia coinvolto in un incidente che abbia determinato lesioni gravi alle persone e gli sia stata contestata una violazione dalla quale consegua la sanzione accessoria della sospensione della patente.

Nel caso concreto, tuttavia, non vi erano lesioni gravi, ma lesioni lievissime. Di conseguenza, secondo il Garante, mancava il presupposto legale per la segnalazione alla Motorizzazione. L’Autorità ha inoltre chiarito che non compete alla Motorizzazione ricostruire la dinamica dei sinistri o accertare violazioni del Codice della strada: tali attività spettano agli organi di polizia stradale. Pertanto, anche la trasmissione del filmato all’Ufficio della Motorizzazione è stata ritenuta priva di adeguata base giuridica.

Alla luce di tali considerazioni, il Garante ha concluso che l’ente locale aveva trattato i dati personali dell’interessata in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy. In particolare, il trattamento è risultato non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché al principio di limitazione della finalità.

Quanto alla misura correttiva, l’Autorità ha qualificato il caso come “violazione minore” ed ha ammonito l’ente locale ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del GDPR, senza adottare ulteriori misure correttive, considerando che la condotta aveva ormai esaurito i propri effetti. Il provvedimento è stato inoltre destinato alla pubblicazione sul sito dell’Autorità e all’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.

Il principio affermato è di particolare rilievo per gli enti locali: le immagini raccolte da sistemi di videosorveglianza installati per la sicurezza urbana non possono essere liberamente riutilizzate per finalità amministrative ulteriori, quali l’accertamento di violazioni del Codice della strada, se manca una specifica base normativa idonea e se il trattamento non è compatibile con la finalità originaria della raccolta.