Whistleblowing e il coinvolgimento dei sindacati
Nell’attivazione o nell’aggiornamento dei canali interni di whistleblowing, gli enti devono prestare particolare attenzione al coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. L’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede, infatti, che il canale sia istituito dopo aver sentito le rappresentanze o le organizzazioni sindacali competenti.
Il confronto non richiede il raggiungimento di un accordo e le osservazioni sindacali non hanno carattere vincolante. Tuttavia, la consultazione non può essere ridotta a una comunicazione meramente formale o successiva all’adozione della procedura. È opportuno trasmettere preventivamente la bozza dell’atto organizzativo, le caratteristiche del canale e l’indicazione del soggetto incaricato della gestione, assegnando un termine congruo per eventuali osservazioni.
Occorre, inoltre, conservare la documentazione relativa alla trasmissione, alle eventuali interlocuzioni e al successivo provvedimento di approvazione. La corretta tempistica e la tracciabilità del procedimento costituiscono, quindi, elementi essenziali per dimostrare l’effettività dell’adempimento ed evitare che il sistema di whistleblowing risulti formalmente adottato, ma debole sotto il profilo sostanziale.