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Accantonamento a fondo perdite società partecipate è tassativo e non discrezionale

La Corte dei Conti Basilicata, con delibera n. 112/2025, si è soffermata, tra l'altro, sull'importanza dell'accantonamento a fondo perdite società partecipate di cui art. 21 comma 1 Dlgs 175/2016 e smi, che dispone:

"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione".


Come noto, l'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 prevede l'obbligo di costituzione di uno fondo specifico qualora le società di cui l'ente locale detenga quota di partecipazione hanno registrato un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

La tassatività delle suddette prescrizioni è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo. La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipazione e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante. Il fondo svolge, quindi, una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni nn. 24/2017/PAR, 127/2018/PAR, 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione nn. 31/2021/PRSP e 53/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 25/2021/PAR).

Con riguardo all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va, inoltre, rammentato che il medesimo art. 21, comma 1, del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, l'ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;

- l'ente partecipante ha dismetta la partecipazione;

- il soggetto partecipazione sia posto in liquidazione;

- il soggetto ha partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell'ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti è una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate e di rendere evidente l'accantonamento nel risultato dell'amministrazione deve essere commisurato non solo al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiono non ancora ripianati e, quindi, segnali a nuovo (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 112/2022/PRSE nonché dall'ultimo, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 34/2025/PRSE).

L'importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l'ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa.