Alloggi sociali: avviso di accertamento IMU
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27020 del 08/10/2025 ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di IMU, è nullo ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell’esenzione prevista per i c.d. “alloggi sociali” dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 19 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non rilevando che la dichiarazione dell’ente contribuente (nella specie, di uno IACP) per l’anno di riferimento (attraverso la compilazione del modello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012) si limiti, per ciascun immobile, alla semplice barratura del campo appositamente riservato (con dicitura generica) alle “Esenzioni” (senza possibilità di alcuna specificazione), giacché, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all’esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l’edilizia residenziale pubblica, per cui l’opzione contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile, in coerenza con la destinazione degli immobili a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi meno abbienti, al regime dei c.d. “alloggi sociali”; per altro verso, l’ente impositore è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, per cui le informazioni acquisibili in tale veste consentono un agevole monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell’ambito del proprio territorio»
Nel caso in esame, il ricorrente aveva denunciato «che a fronte della richiesta dell'agevolazione di cui all'art.13, comma 2, D.L. 201/2011, comunicata al Comune XXX con la Dichiarazione IMU per l'anno 2014, inviata a mezzo PEC prot.XXX del XXX, in cui veniva, a tale fine barrata la casella n.15, cosi come previsto al punto 20 della FAQ IMU-TASI dell'Agenzia delle Entrate del 03/06/2014, il Comune XXX non ha motivato in alcun modo il mancato riconoscimento delle richiesta esenzione IMU». Il che, a suo dire, «rende l'atto di accertamento nullo in quanto emesso in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art.3 della Legge 241/1990 ed, in materia tributaria, dall'art.7 della Legge n/12/2000 Statuto del Contribuente».
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che, per quanto la dichiarazione del contribuente per l’anno di riferimento contenesse (nella logica intrinseca alla compilazione “vincolata” del modello approvato con il d.m. 30 ottobre 2012) la generica ed indefinita invocazione di un regime di “Esenzione” [attraverso la semplice barratura del campo 15)], è convinzione del collegio che la provenienza qualificata della richiesta da un ente pubblico abilitato per legge all’esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l’edilizia residenziale pubblica rendesse chiaro ed inequivoco il riferimento all’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale, peraltro, si pone in alternativa alla riduzione prevista dall’art. 13, comma 10, del medesimo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. Per cui, si può senz’altro affermare che l’unica esenzione da IMU che uno IACP può invocare per gli immobili destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi meno abbienti, in coerenza con il suo ruolo istituzionale, non può che concernere i c.d. “alloggi sociali”.
Doveroso ricordare che, come la stessa Corte ha già più volte sottolineato, l’impianto normativo di riferimento evidenzia la differenziazione tra alloggi ordinari (ammessi alla sola riduzione ex art. 13, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) ed “alloggi sociali” (ammessi, invece, alla completa esenzione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201).
In particolare: «allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica», a tal fine richiamando anche l’orientamento espresso dallo stesso Ministero delle Finanze nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014 (Cass., Sez, Trib., 8 marzo 2024, n. 6380; in senso analogo: Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, nn. 14511 e 14515; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).
I giudici hanno accolto il ricorso della contribuente e annullato l’atto impositivo per difetto di motivazione.