L’esenzione IMU abitazione principale spetta a una sola unità immobiliare anche se gli immobili sono contigui
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 27 febbraio 2026, n. 4498, ha ribadito che l’esenzione IMU per l’abitazione principale può essere riconosciuta esclusivamente con riferimento a una sola unità immobiliare, anche nel caso in cui più immobili contigui siano di fatto utilizzati come un’unica abitazione.
La vicenda trae origine da avvisi di accertamento con cui un ente locale aveva contestato a una contribuente l’omesso versamento di IMU e TASI per l’anno 2016 su un immobile contiguo a quello posseduto dal coniuge e già dichiarato come abitazione principale. La contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo che le due unità, pur catastalmente distinte, fossero in realtà unite e utilizzate come un’unica abitazione, evidenziando elementi quali il collegamento interno tra gli immobili, la presenza di un’unica cucina e contatori comuni.
In primo grado il ricorso era stato respinto nel merito, con annullamento delle sole sanzioni, mentre in appello il giudice tributario aveva accolto la tesi della contribuente ritenendo che gli immobili costituissero di fatto un’unica abitazione e richiamando anche i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022 in tema di abitazione principale.
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso dell’ente impositore, chiarendo che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, l’esenzione IMU spetta soltanto all’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Trattandosi di una norma agevolativa di stretta interpretazione, il beneficio non può essere esteso ad altre unità immobiliari contigue, anche se utilizzate congiuntamente.
La Corte ha inoltre precisato che la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 ha eliminato il riferimento al nucleo familiare nella definizione di abitazione principale, ma non ha modificato il principio secondo cui l’esenzione può riguardare una sola unità immobiliare.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice tributario di secondo grado per un nuovo esame della controversia.