Anche il produttore di energia esercita un pubblico servizio e beneficia della riduzione TOSAP
Nonostante la separazione soggettiva, imposta dal diritto unionale per ragioni di concorrenza, tra le attività di rete e le attività di fornitura e generazione di energia, ai fini tributari tale distinzione può essere superata dall’unitaria nozione di «servizio energetico» (di cui all’art. 1, n. 7 della direttiva 2012/27/UE).
La Corte di Cassazione si è espressa sul punto (cfr. C. Cass, V, sent. 29/01/2025, n. 2139) chiarendo che la produzione di energia è attività strumentale all’erogazione di un pubblico servizio (il sistema elettrico nazionale) caratterizzato da una rete unica integrata composta da una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili tali per cui, in assenza dell'una, non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e ogni attività è posta in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività). Una nozione unitaria del servizio di rete è stata anche ribadita dal legislatore. L’art. 14-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha infatti offerto l’interpretazione autentica del comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilendo che: «per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»
In quest’ottica la Corte tributaria Campana, con la sentenza n. 2302/2026, ha ritenuto applicabile ad una galleria di derivazione idrica per alimentare una centrale idroelettrica la disposizione agevolativa TOSAP di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997 (vigente ratione temporis), in quanto l’impresa ricorrente svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio, ossia la distribuzione dell’energia elettrica, con la sola rete di trasporto. La citata norma si applica, infatti, anche alle aziende esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici, ma che non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale.